Daily Archives: 28 Agosto 2015

Disdetta da parte del locatore dal contratto di locazione ad uso abitativo.

usucapioneI contratti di locazione per uso abitativo possono essere disdettati anche alla loro prima scadenza.

Il riferimento è ai contratti così a canone libero (4+4) o a canone concordato (3+2).

La disdetta, però, può avvenire solamente se ricorrono determinate circostanze e se il locatore esercita arbitrariamente tale esercizio, o comunque non adisce l’immobile a quanto comunicato al conduttore, può incorrere in sanzioni particolarmente gravose.

Disdetta del contratto

Se ne occupa l’art. 3, primo comma, l. n. 431/98 a mente del quale:

Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo’ avvalersi della facolta’ di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, societa’ o ente pubblico o comunque con finalita’ pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attivita’ dirette a perseguire le predette finalita’ ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilita’;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita’ di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita’ e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;