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Le guide Fimaa: “Il diritto di prelazione”.
Il diritto di prelazione conferisce al beneficiario (cd. prelazionario) il diritto di essere preferito ad ogni altro contraente qualora l’obbligato (cd. concedente) intenda addivenire alla stipula di un determinato contratto.
La prelazione volontaria
La prelazione è volontaria quando viene convenzionalmente prevista dalle parti. Il cd. patto di prelazione, più precisamente, può essere contenuto nel contratto principale ovvero in un contratto distinto. Tale patto, in ogni caso, ha efficacia meramente obbligatoria e vincola soltanto le parti; anche in caso di inadempimento del patto di prelazione, pertanto, il contratto stipulato tra il concedente e il terzo rimane valido ed efficace mentre al prelazionario spetta unicamente il diritto al risarcimento del danno.
La prelazione legale
La prelazione è legale quando è prevista da una norma di legge. In siffatte ipotesi, la prelazione è assistita da efficacia reale di talchè, in caso di violazione del diritto, il prelazionario può agire in retratto nei confronti del terzo. L’esercizio del diritto di retratto, più precisamente, si estrinseca in una dichiarazione unilaterale recettizia che determina ex tunc la sostituzione del prelazionario retraente al terzo. In altre parole, per effetto della sola dichiarazione, il retraente subentra al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso. Si tratta di un diritto potestativo rispetto al quale, pertanto, l’eventuale pronuncia giudiziale che ne conferma il valido esercizio ha natura di mero accertamento.
Rassegna Stampa Fimaa del 24 Agosto 2015.
Rassegna Stampa del 24/08/2015 |