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EQUITALIA: SI ALL’IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO.

La legge salva i contribuenti dal pignoramento ma non dalla iscrizione ipotecaria sul proprio immobile ove il debito tributario accumulato supera la somma di ventimila euro.

pignoramento casaIl caso. Il signor Tizio ha impugnato avanti alla Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia un avviso di comunicazione di Equitalia, con il quale– a fronte di un debito preesistente dovuto per imposte, addizionali, sanzioni ed interessi, pari ad euro 93.553,56 – l’agente di riscossione lo informava di aver provveduto ad iscrivere ipoteca legale su un immobile di sua proprietà e, contestualmente, gli preannunciava l’esercizio di un’azione esecutiva (pignoramento).

Il ricorrente lamentava, in particolare, la illegittimità dell’atto formale e di quelli ad esso presupposti o prodromici. Precisava, in punto, che l’immobile in questione era l’unico di sua titolarità e all’interno di esso aveva eletto la residenza anagrafica della propria famiglia.

A confutazione di quanto sopra, la società Equitalia si è costituita in giudizio affermando di avere proceduto ritualmente, secondo le prerogative riconosciutegli dalla legge, sì da chiedere la reiezione del ricorso di Tizio.

La Sentenza. Il Giudice collegiale adito – con Sentenza nr 884/2014 – ha respinto ricorso sollevato da Caio, ritenendo conforme alla legge l’attività svolta dall’agente di riscossione. E segnatamente. L’articolo 76 citato dispone, al comma 1, per la parte che qui interessa ” Ferma la facoltà d’intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catasta/i NB e A/9, adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente […]”.

Inoltre, il successivo articolo 77, al comma I bis, dispone che “L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi I e purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. “.