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La responsabilità del mediatore ex art. 1759 cod. civ. La nuova frontiera tracciata dalla sentenza del Corte di Cassazione n. 7178/2015.

fimaa logo italiaIn tema di responsabilità del mediatore è noto come la giurisprudenza abbia assunto posizioni mutevoli nel tempo. L’interpretazione del disposto dell’art. 1759 cod. civ. ha subito un primo radicale cambiamento con l’introduzione della Legge n. 39 del 1989. Con questa legge, che ha elevato il grado di preparazione professionale del mediatore imponendogli il superamento di un esame abilitativo per poter esercitare l’attività e lo svolgimento di tale attività in via esclusiva, la giurisprudenza, riconoscendo queste capacità professionali del mediatore, è passata dal criterio di diligenza ancorata al principio del c.d. “buon padre di famiglia”, a quella della cd. “media diligenza professionale”, commisurata quindi alla capacità professionali riconosciute al mediatore.

Con il tempo quindi si è consolidata una giurisprudenza di merito e di legittimità che ha imposto al mediatore un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale (Cass. Civ. Sent. n. 19095/2011).

Detto obbligo di corretta informazione comprende, in senso positivo, l’obbligo di comunicare le circostanze note al mediatore o comunque conoscibili con la comune diligenza professionale che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato (Cass Civ. Sent. n. 6926/2012, Cass Civ. Sent. n. 16623/2010).