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La cessione di immobile in Negoziazione Assistita è esente da tasse?

Il regime della tassazione degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio quando contengono una cessione di immobile. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015

La cessione di immobile in Negoziazione Assistita è esente da tasse? Risoluzione Agenzia Entrate

L’atto di cessione e/o costituzione di diritti immobiliari contenuto in un accordo stipulato in sede di Negoziazione Assistita in materia di separazione e/o divorzio può godere dei benefici di legge concessi alle procedure in materia familiare?

E’ la domanda posta all’Agenzia delle Entrate. L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che prevede l’esenzione dall’imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Secondo l’interpellante, ne consegue, ogni accordo stipulato nell’ambito ambito di applicazione della norma appena citata dovrebbe essere esente da imposte e tasse.

Di seguito la risposta dell’ Agenzia delle Entrate con Risoluzione N. 65/E del 16 luglio 2015.

L’agenzia delle Entrate, richiamando la normativa che regola l’istituto della Negoziazione Assistita, afferma: “L’accordo concluso secondo le descritte modalità produce, dunque, i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio; come evidenziato, infatti, in base a detti accordi, se ritenuti regolari dal Procuratore della Repubblica, possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi“.

E termina: “Data la parificazione degli effetti dell’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui al citato articolo 6 del decreto legge n. 132 del 2014 ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo l’esenzione disposta dall’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.