Monthly Archives: Giugno 2016

Fisco e immobili. Compravendite, prezzi sotto tiro.

previsioniL’attenzione del Fisco è da sempre  focalizzata sulle compravendite immobiliari al fine di stanare eventuali evasioni di imposta da parte dell’acquirente e del venditore.

Generalmente, infatti, se il venditore dell’immobile è un’impresa di costruzione, l’acquirente è tenuto a corrispondere all’impresa venditrice l’lva sul prezzo di acquisto.

In tal caso, dunque, i controlli sono rivolti soprattutto ai venditori per verificare se, in sede di atto, sono stati occultati corrispettivi e  accertare eventualmente maggiore Iva, con la conseguente comminazione di sanzioni e relativi interessi.  ( Leggi l’articolo. )

Fonte: IlSole24Ore.

“La cedolare secca”: Che cosa è, quali sono i vantaggi e come ci si può avvalere di questo regime.

preliminareLa cedolare secca è un regime di tassazione relativo alla locazione di determinati immobili.

Quanto allambito di applicazione risulta applicabile, a partire dall’anno 2011, a tutti gli immobili a destinazione abitativa e, precisamente, a quelli che risultano iscritti al Catasto Urbano con le categorie da A/1 ad A/11 e relative pertinenze, vengono esclusi gli immobili con categoria A/10, uffici e studi professionali.

Possono optare per il regime della cedolare secca soltanto le persone fisiche private e non imprese, professionisti, società o altri enti. In altri termini, la cedolare secca è un’imposta ad aliquote fisse che sostituisce le imposte che il contribuente avrebbe pagato come titolare di redditi di immobili sulla locazione percepita.

Come fare per avvalersi di tale regime?

Occorre che il locatore ne dia comunicazione al conduttore, tramite lettera raccomandata, nella quale viene dichiarata la rinuncia, per tutta la durata del contratto di locazione, ad ogni aggiornamento del canone, compreso l’aumento ISTAT, anche se in precedenza pattuito nel contratto.

L’opzione ha efficacia per tutta la durata del contratto di locazione, fatta salva la facoltà del locatore di revocarla ad ogni annualità.

Condominio: responsabile l’amministratore che non riscuote le quote.

cassazioneTra i diversi obblighi dell’amministratore di Condominio vi è quello della riscossione dei contributi dovuti dai condomini per le spese condominiali, nonché quello di provvedere al pagamento delle somme occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell’edificio, per come deliberato in assemblea. Di recente, il tribunale di Salerno (cfr. sentenza n. 164/2016) ha stabilito che l’amministratore che non riscuote le quote condominiali dai proprietari morosi è tenuto a risarcire i danni al condominio.

In virtù della propria funzione, infatti, l’amministratore, nel caso in cui un condomino ritarda il pagamento della quota di propria spettanza, deve attivarsi in tempi brevi per la riscossione di quanto dovuto e ciò nell’interesse dell’intero condominio. 

Normalmente l’amministratore invia un primo sollecito invitando il condomino moroso al saldo del debito, evidenziando che la data di scadenza è decorsa ma, se l’inadempimento persiste, l’amministratore può avvalersi di un avvocato affinchè richieda un decreto ingiuntivo contro il condomino inadempiente.