Monthly Archives: Giugno 2019

Comodato gratuito, tasse a metà.

Tasse ridotte in caso di comodato gratuito. Tuttavia, affinché si possa usufruire dei benefici, servirà che si verifichino una serie di condizioni.
In caso di comodato gratuito, tasse a metà, come stabilisce la legge 208 del 2015. Ma, affinché, si possa usufruire dei benefici servirà che si verifichino una serie di condizioni. Il comodato d’uso gratuito è un contratto con il quale un soggetto (comodante) dà in uso gratuitamente un immobile a un altro soggetto (comodatario).
La base imponibile (cioè l’importo su cui si calcolano le imposte) è ridotta della metà per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra genitori e figli. Il contratto deve essere registrato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e deve essere tra genitori e figli, non sono ammesse altre parentele. L’immobile dato in comodato non deve essere di lusso. (continua)
Condominioweb

Prove di matrimonio Imu-Tasi.

Prove di matrimonio tra Imu e Tasi. A officiare è il vicepresidente della commissione finanze della camera dei deputati, il leghista Alberto Gusmeroli che ieri ha presentato in commissione il progetto di legge che stabilisce, a invarianza di gettito, la fusione tra i due tributi locali. Con l’obiettivo di un percorso accelerato della legge tanto da chiedere che le riunioni della commissione siano in chiave legislativa.

La proposta di legge è un primo passo verso la semplificazione della giungla di aliquote esistente con l’impianto normativo attuale. «Una proposta a neutralità totale, ossia senza nuovi oneri. La somma delle due imposte, infatti, non aumenterà la tassazione e, dall’altra, taglierà un’infinità di aliquote.

Semplificare oggi per ridurre l’imposta domani è un mix virtuoso, ridurre la tassazione e semplificare i sistemi è il modo migliore per far emergere il sommerso e far crescere l’economia. Nello specifico, la proposta definisce a regime l’aliquota massima al 10,6 per mille come attuale somma delle due imposte »  (continua)

Fonte:ItaliaOggi

Il consenso del locatore ai miglioramenti non può essere implicito.

L’autorizzazione alla effettuazione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione non è consenso alla effettuazione di miglioramenti, che sono altra cosa rispetto alla manutenzione, sia pure straordinaria, della cosa locata.

I miglioramenti. L’art. 1592 c.c. prevede che “salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata.

Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un’indennità corrispondente alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.

Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore. (continua)

Fonte:Condominioweb