Daily Archives: 2 Maggio 2023

DIFFERENZA TRA PORTICO, PORTICATO E PERGOLATO.

porticato

Ci sono alcune differenze sottili che riguardano alcuni edifici, come per esempio quelle riguardanti i termini portico e porticato.

Portico e porticato, le differenze

Il portico è una galleria all’aperto, collocato principalmente all’esterno e al pianoterra di un edificio, che può avere lo scopo di riparo o di semplice decoro.

Il porticato è un portico molto sviluppato in lunghezza.

 

Porticato e pergolato, serve il permesso per costruirli?

Una sentenza del TAR della Lombardia può aiutare a capire la differenza tra le due diverse strutture.

Un pergolato deve essere realizzato in una struttura leggera, deve essere facilmente amovibile e privo di fondamenta, deve servire da sostegno per piante rampicanti, e diventare un riparo all’ombra. Il pergolato inoltre deve essere aperto da tutti i lati e sormontato da un telo retraibile.

Il pergolato non è una nuova costruzione e quindi non ha bisogno di nessun permesso, non essendo un’opera inidonea ad alterare l’assetto urbanistico-edilizio che già esiste.

Serve invece per esigenze temporanee e di solito stagionali.  (continua)

Fonte:Immobiliare.it

Modifica della destinazione d’uso e nullità della Compravendita, cosa sapere.

casa

Uno dei principali problemi che riguarda il patrimonio immobiliare italiano è sicuramente l’esistenza di abusi difformità urbanistiche, la cui presenza assume rilevanza soprattutto in caso compravendita potendo, in alcuni casi, incidere persino sulla validità dell’atto notarile.

Nel presente articolo si tratterà del caso in cui la modifica della destinazione d’uso renda nullo l’atto di compravendita.

Che cos’è la destinazione d’uso?

La legge, all’art. 23-ter, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, elenca le seguenti generali categorie catastali d’uso:

  • residenziale;
  • turistico-ricettiva;
  • produttiva e direzionale;
  • commerciale;
  • rurale.

Al fine di capire quale sia la categoria originaria è necessario riferirsi alla documentazione relativa allo stato legittimo degli immobili. (continua)ù

Fonte:Immobiliare.it