Monthly Archives: Giugno 2023

COMODATO D’USO GRATUITO: QUALI SONO CARATTERISTICHE E VANTAGGI?

Comodato d'usoUno dei contratti più diffusi fra quelli che regolano le concessioni di beni mobili e immobili è il cosiddetto comodato d’uso gratuito.

In pratica si tratta di un accordo con cui il proprietario (comodante) mette a disposizione di un parente o di un amico (comodatario) una casa o un’attrezzatura o altro ancora perché se ne serva per un periodo o per uno scopo specificosenza percepire alcun compenso.

Uno degli esempi più classici è il caso dei genitori che concedono in comodato d’uso ai figli la loro seconda casa. Vediamo quali sono i vantaggi di questo tipo di contratto, chi può stipularlo, quali obblighi comporta per le parti e come funziona per quanto riguarda il pagamento di IMU e Tari.

Le caratteristiche del contratto di comodato d’uso gratuito.

Chiariamo che, sebbene per sua natura il comodato d’uso sia gratuito (articolo 1803 del codice civile), nulla vieta di prevedere un pagamento, purché “l’onere imposto non sia tale da fare venir meno la natura tipica del contratto”: in altre parole, è possibile richiedere al comodatario una cifra simbolica o al di sotto dei prezzi di mercato.

Inoltre, a livello generale, non c’è nessun obbligo di registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito, tuttavia è sempre consigliabile redigerlo in forma scritta così da tutelare entrambe le parti: a quel punto diventa necessario comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data dell’atto, pagando l’imposta di registro pari a 200 euro.

Per sua natura il comodato d’uso gratuito è sempre temporaneo e prevede l’obbligo della restituzione del bene allo scadere del periodo concordato. (continua)

Fonte:Immobiliare.it

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE: SCONTO IN FATTURA E IVA AL 4% PER CAMBIARE GLI INFISSI.

condominio

A fungere da bonus infissi, in ambito ristrutturazioni, ci pensa il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in vigore fino al 31 dicembre 2025. Maxi detrazione e sconto diretto per le nuove finestre a risparmio energetico. È questa la novità che permette, a chi ne fa domanda e a fronte di determinate caratteristiche, di cambiare gli infissi in un’ottica di ricalibrazione energetica della casa.

Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche ad ampio raggio.

La legge definisce le barriere architettoniche come dei veri e propri ostacoli in grado di influenzare negativamente la mobilità delle persone, in particolare di chi ha problemi di deambulazione, temporanea o permanente, nonché ostacoli che limitano o impediscono a chiunque di utilizzare comodamente e in sicurezza parti, attrezzature e componenti.

Per questo motivo, le norme attuative stabiliscono misure e caratteristiche minime da rispettare per impianti e strutture, sia per nuove costruzioni sia per interventi di ristrutturazione. Il Decreto Ministeriale 236/1998 è richiamato direttamente dalle norme che hanno istituito questa nuova agevolazione.

Detrazione e limiti di spesa per il bonus barriere.

Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche è un incentivo statale previsto dal decreto Rilancio, destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno degli appartamenti e dei condomini. L’aliquota, con durata 5 anni, è fissata al 75%.

Il limite di spesa è di 50mila euro per le unifamiliari e 40mila o 30mila euro per gli interventi all’interno di singoli appartamenti. Non è necessario che ci siano persone disabili nell’immobile per poter usufruire della detrazione, ma è sufficiente rispettare le dimensioni e le caratteristiche prescritte.  (continua)

Fonte:Immobiliare.it

TELECAMERE IN CASA: MULTE PER CHI LE DIREZIONA VERSO AREE ESTERNE.

Un nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali precisa che se un cittadino posiziona telecamere rivolte verso le strade, non solo viola le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ma incorre in pesanti sanzioni.

Unica eccezione, a tale divieto, si concretizza solo quando lo stesso utente sia in presenza di situazioni di rischio effettivo documentato e possa quindi estendere legittimamente la videosorveglianza anche alle aree esterne alla propria abitazione. Questo è quanto stabilito con il provvedimento n. 173 del 27 aprile 2023.

Un caso d’esempio.

Dagli accertamenti rilevati dalla Autorità competente risulta che il privato aveva:

  • installato l’impianto di videosorvegliante per finalità di sicurezza e tutela della proprietà privata;
  • inizialmente l’impianto era composto da 11 telecamere, posizionate sulle pareti dell’immobile, ma al momento del sopralluogo risultavano attive e funzionanti solo 4 telecamere delle 5 presenti;
  • l’angolo di visuale di due telecamere ricomprendeva “anche la via comunale di passaggio adiacente all’immobile e le limitrofe proprietà confinanti”.

Le eccezioni.

L’istruttoria svolta ha evidenziato che la ripresa delle aree ultronee rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di legittimità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.

Infatti, l’unica eccezione in cui il cittadino può riprendere anche le zone soggette a pubblico passaggio sussiste solo se

  • adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (ad es. denunce, minacce, furti). In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010. (continua)

 

           Fonte:Immobiliare.it