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COMODATO D’USO GRATUITO: QUALI SONO CARATTERISTICHE E VANTAGGI?
Uno dei contratti più diffusi fra quelli che regolano le concessioni di beni mobili e immobili è il cosiddetto comodato d’uso gratuito.
In pratica si tratta di un accordo con cui il proprietario (comodante) mette a disposizione di un parente o di un amico (comodatario) una casa o un’attrezzatura o altro ancora perché se ne serva per un periodo o per uno scopo specifico, senza percepire alcun compenso.
Uno degli esempi più classici è il caso dei genitori che concedono in comodato d’uso ai figli la loro seconda casa. Vediamo quali sono i vantaggi di questo tipo di contratto, chi può stipularlo, quali obblighi comporta per le parti e come funziona per quanto riguarda il pagamento di IMU e Tari.
Le caratteristiche del contratto di comodato d’uso gratuito.
Chiariamo che, sebbene per sua natura il comodato d’uso sia gratuito (articolo 1803 del codice civile), nulla vieta di prevedere un pagamento, purché “l’onere imposto non sia tale da fare venir meno la natura tipica del contratto”: in altre parole, è possibile richiedere al comodatario una cifra simbolica o al di sotto dei prezzi di mercato.
Inoltre, a livello generale, non c’è nessun obbligo di registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito, tuttavia è sempre consigliabile redigerlo in forma scritta così da tutelare entrambe le parti: a quel punto diventa necessario comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data dell’atto, pagando l’imposta di registro pari a 200 euro.
Per sua natura il comodato d’uso gratuito è sempre temporaneo e prevede l’obbligo della restituzione del bene allo scadere del periodo concordato. (continua)
Fonte:Immobiliare.it
TELECAMERE IN CASA: MULTE PER CHI LE DIREZIONA VERSO AREE ESTERNE.
Un nuovo intervento del Garante per la protezione dei dati personali precisa che se un cittadino posiziona telecamere rivolte verso le strade, non solo viola le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ma incorre in pesanti sanzioni.
Unica eccezione, a tale divieto, si concretizza solo quando lo stesso utente sia in presenza di situazioni di rischio effettivo documentato e possa quindi estendere legittimamente la videosorveglianza anche alle aree esterne alla propria abitazione. Questo è quanto stabilito con il provvedimento n. 173 del 27 aprile 2023.
Un caso d’esempio.
Dagli accertamenti rilevati dalla Autorità competente risulta che il privato aveva:
- installato l’impianto di videosorvegliante per finalità di sicurezza e tutela della proprietà privata;
- inizialmente l’impianto era composto da 11 telecamere, posizionate sulle pareti dell’immobile, ma al momento del sopralluogo risultavano attive e funzionanti solo 4 telecamere delle 5 presenti;
- l’angolo di visuale di due telecamere ricomprendeva “anche la via comunale di passaggio adiacente all’immobile e le limitrofe proprietà confinanti”.
Le eccezioni.
L’istruttoria svolta ha evidenziato che la ripresa delle aree ultronee rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di legittimità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.
Infatti, l’unica eccezione in cui il cittadino può riprendere anche le zone soggette a pubblico passaggio sussiste solo se
- adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (ad es. denunce, minacce, furti). In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010. (continua)
Fonte:Immobiliare.it