L’obbligo di inserire la classe energetica APE negli annunci pubblicitari

ape 2Oggi riprendiamo ed esaminiamo una questione di stretta attualità, e cioè l’obbligo di inserire la classe energetica (APE) nelle pubblicità e negli annunci “Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.  

Nello specifico essa introduce l’attestato di prestazione energetica e l’obbligo di indicare la classe energetica nelle pubblicità e negli annunci “tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali”. Importanti sono anche le sanzioni previste.

Il Decreto Legge definisce l’Attestato di Prestazione Energetica (che sostituisce l’Attestato di certificazione energetica): “documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

L’Attestato di Prestazione energetica è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. Nel caso di un nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del  costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che esegue direttamente. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già provvisto, il proprietario è tenuto a fornire l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1.

Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il decreto rimarca come l’attestazione della prestazione energetica possa riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.

L’attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio dell’unità immobiliare.
Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci attraverso tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Sanzioni

L’attestato di prestazione energetica è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica compilata senza tener conto degli schemi e delle modalità stabilite o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro.

In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. Nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione il decreto stabilisce che il responsabile dell’annuncio sia punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Si rammenta che  i “Decreti Legge” entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma gli effetti prodotti sono provvisori in quanto devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, e il decreto legge in oggetto  (D.L. n. 63 del 4 giugno 2013) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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