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Rassegna Stampa Fimaa del 02 Settembre 2013
Rassegna di Lunedì 2 Settembre 2013 |
Cassazione: Scarichi occlusi e Servizi igienici inutilizzabili.
(Corte di cassazione, sentenza n°19806, del 28 agosto 2013)
“Il vizio occultato, al momento della stipula del contratto, è a carico del locatore e le clausole di gradimento del bene, contenute nel contratto, non operano se i difetti lo rendono inidoneo all’uso.”
Disciplina generale delle ripartizione dei costi. Secondo la normativa generale contenuta nel codice civile, come criterio generale, il proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, dipendenti da normale usura, che sono invece a carico dell’inquilino.
In base a questo principio generale, si prevede specificamente che sono integralmente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.
In merito invece alle riparazioni di rubinetti, sanitari, scarico WC sono a carico dell’inquilino così come la riparazione di porte e serramenti. Viceversa, la manutenzione straordinaria dell’immobile (riparazione del tetto, l’installazione di nuovi impianti ecc.) sono a carico del proprietario.