Daily Archives: 21 Settembre 2013

Costruttori che vendono l’abitazione nascondendone i difetti. Ecco le conseguenze.

Mentire al notaio integra gli estremi del falso ideologico del privato in atto pubblico. Tacere i difetti strutturali dell’abitazione costa caro al venditore, così come tacere gli abusivismi edilizi commessi, attestando falsamente al notaio rogante che l’opera realizzata è corrispondente a quella autorizzata.

costruttoriLa truffa contrattuale: gli elementi costitutivi della condotta. Il costruttore che vende l’immobile tacendo l’esistenza di vizi, indipendentemente dalla loro importanza e gravità (ma che, se conosciuti dall’acquirente, l’avrebbero fatto desistere dall’acquisto), risponde di truffa: è quanto chiarisce la corte di Cassazione con una recente pronuncia che, smentendo e ribaltando quanto deciso dalla Corte d’Appello di Trieste, sancisce appunto quest’importante principio giuridico. Il comportamento tenuto dal costruttore-venditore, infatti, ed in particolare il “silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze” che si ha invece l’obbligo giuridico di rivelare “integra l’elemento oggettivo ai fini della configurabilità del reato di truffa, trattandosi di un raggiro idoneo a determinare il soggetto passivo a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe dato” (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 28703 del 04/07/2013).

Secondo il costante insegnamento della Giurisprudenza di Legittimità, infatti, “ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto” (Cass. Pen. Sez. II, n. 32859 del 19/06/2012): poiché “gli artifizi o raggiri possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze” (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 41717 del 14/20/2009), ecco che il tacere elementi che si dovrebbero invece rendere noti all’altro contraente (indipendentemente dalla loro facile conoscibilità) integra gli estremi del reato di cui all’art. 640 cod. pen.