Daily Archives: 27 Settembre 2013

*Attenzione* Si avvicina la scadenza del 30 settembre

 

REGISTRO IMPRESE. PRESENTAZIONE SCIA

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Il 30 settembre scade il termine per alcuni adempimenti nei confronti del Registro delle Imprese e del REA, legati alle attività di mediatore, agente e rappresentante, spedizioniere, mediatore marittimo.

Gli adempimenti in questione riguardano le persone fisiche e le società in attività alla data del 12 maggio 2012 e le persone fisiche già iscritte nei soppressi ruoli e non più in attività.

In modo particolare si segnala che:

1.     Le imprese individuali  e le società che, alla data del 12 maggio 2012, risultavano attive ed iscritte nei Ruoli e nell’Elenco soppressi dovranno, entro il 30 settembre 2013, procedere all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel REA inviando, per via telematica, un’apposita comunicazione contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.

2.     Le persone fisiche iscritte nei Ruoli e nell’Elenco soppressi che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgevano alcuna attività possono presentare – sempre entro il 30 settembre 2013 e sempre in modalità telematica – la richiesta di iscrizione nella sezione speciale del REA, al fine di mantenere il requisito abilitante all’esercizio dell’attività.

In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato i soggetti di cui sopra decadono dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione. Tuttavial’iscrizione nel soppresso Ruolo costituirà requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, nei 5 anni successivi all’entrata in vigore dei decreti (per gli Agenti e i Rappresentanti) e nei 4 anni successivi (per i Mediatori).

 

Cassazione: È molestia lavare le scale condominiali con detersivi che provocano allergie al vicino.

Quanto può costare uno specifico detersivo? Molto caro, se lo si usa per far dispetto al vicino.

Cassazione7Il compimento di atti molesti. Può costare davvero caro, e non parliamo di prezzo d’acquisto, l’uso in luoghi condominiali di detersivi che provochino allergia nei vicini di casa: tale atteggiamento integra infatti il reato di “Molestia o disturbo delle persone”, punito addirittura con l’arresto sino a 6 mesi o con un’ammenda dell’importo massimo di 516,00 euro.
 
Come ha recentemente chiarito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 39197 del 23/09/2013 (Cass. Pen., sez. I), l’uso di tali detersivi, al pari di qualsiasi altro atto o atteggiamento che risulti molesto, se viene compiuto a tale solo scopo integra gli estremi della condotta prevista dall’art. 660 del codice penale.
 
Perché si configuri il reato in parola, pertanto, è sufficiente (ma necessario) utilizzare per le pulizie degli spazi comuni (o pertinenziali a quelli di proprietà) un prodotto che si sappia essere nocivo per i vicini: basta che tale azione venga compiuta anche una sola volta perché il reato si perfezioni, non occorrendo la ripetitività ed abitualità della condotta lesiva.