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LEGGE DI STABILITA’: ANGELETTI (FIMAA), ART.35 E IMPIANTO DELLA LEGGE AIUTA SOLO CASSE DELLO STATO E DEPRIME SETTORE IMMOBILIARE E CETO MEDIO

angeletti__276x183_“Quella approvata dal Parlamento è una Legge di Stabilità che aiuta le casse dello Stato a scapito del settore immobiliare e del ceto medio italiano. Si tratta di un maxi prelievo sulla casa dove a Imu, Tasi, che potrebbe salire dal 2,5 al 3,5 per mille sulle prime case e dal 10,6 all’11,6 per mille per seconde case, e Tari adesso si aggiungono anche tutta una nuova serie di obblighi, contemplati dall’articolo 35, che rallenteranno ulteriormente il mercato immobiliare. Mercato che nel 2013 è tornato indietro ai livelli degli anni ’80”.

Così Valerio Angeletti Presidente di Fimaa Italia – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari / Confcommercio – commenta la Legge di Stabilità e l’articolo 35 della stessa, secondo cui “il notaio o altro pubblico ufficiale” sarà “tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato” il prezzo pattuito per la vendita dell’immobile o “altri corrispettivi” versati, come le “somme destinate all’estinzione delle spese condominiali non pagate” o “le somme dovute a titolo di onorari, rimborsi spese diritti accessori e tributi” legati alle transazione immobiliare.

Sempre secondo l’articolo, il denaro rimarrà letteralmente parcheggiato in banca, fino a che il notaio non avrà trascritto l’atto di vendita. Dopo di che gli importi potranno essere svincolati e gli interessi sulle somme depositate, nel frattempo maturati sul conto corrente, riscossi e destinati dallo Stato per rilanciare le Pmi.

“Non si può pensare di rilanciare la ripresa economica aggravando ancora le imposte sulle casa a spese soprattutto del ceto medio e paralizzando ulteriormente il comparto immobiliare. La misura è colma, – continua il Presidente Angeletti – quello attuale è un mercato soprattutto di sostituzione, dove il proprietario vende un immobile e con il ricavato, o parte di esso, ne acquista un altro: la mancata disponibilità per un certo periodo di tempo della cifra ricavata dalla prima vendita implica un ritardo forzato nel secondo acquisto.

Lo stesso ritardo nell’incassare la liquiditàconclude il numero uno di Fimaa lo soffriranno i costruttori che vendono il residenziale nuovo e che oltre al mutuo contratto con le banche, se non incassano, avranno anche problemi di scoperto di conto. O si riducono le imposte che gravitano sul comparto immobiliare oppure il mercato interno continuerà ad avvitarsi su se stesso annullando qualsiasi possibilità di crescita”.

L’Esperto risponde. Condominio: chi paga le raccomandate ai morosi?

l'esperto rispondeDomanda: Nel nostro condominio, l’amministratore ha iniziato a inviare una serie di numerose lettere raccomandate ai debitori, per intimare loro il pagamento degli oneri condominiali arretrati. Chi deve sostenere tali spese postali? 

Risposta: Le spese postali per inviare solleciti di pagamento ai condomini morosi sono, chiaramente, spese di amministrazione sostenute nell’interesse di tutti i condomini. Questo tipo di spese non possono, almeno in prima battuta, essere addebitate dall’amministratore ai condomini morosi, salvo che ciò non sia previsto nel regolamento condominiale.

Pertanto gli oneri dovranno essere ripartiti tra i condomini, in ragione dei millesimi, per come avviene con tutte le altre spese condominiali. Resta però salva la possibilità, al termine di una causa contro il condomino moroso (e solo se lo prevede la sentenza definitiva) di addebitare a quest’ultimo, in via esclusiva, le spese sostenute per il procedimento giudiziale, a partire dalle raccomandate di diffida. In tale ipotesi, dunque, l’amministratore di condominio potrà agire con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con contestuale liquidazione delle spese legali a carico dell’inadempiente.

Un condomino può essere accusato di aver alterato il decoro architettonico se cambia la porta della sua abitazione?

l'esperto rispondeIn condominio vige una regola: nessuno può alterare il decoro architettonico dell’edificio se non v’è il consenso di tutti gli altri comproprietari.

Ciò vale tanto se:

si tratta di deliberazione assembleare (art. 1120 c.c.);
si tratta di opera del singolo sulle parti comuni (art. 1102 c.c.);
si tratta di opere su parti di proprietà esclusiva (art. 1122 c.c.).

Vale la pena evidenziare che il divieto di alterazione può diventare divieto di modificazione assoluta in presenza di una clausola del genere contenuta in un regolamento di natura contrattuale.

Ciò detto, prendendo spunto dal quesito di un nostro lettore, soffermiamoci sulla terza ipotesi succitata.

Un utente ci domanda:

“Vorrei domandare: abito in una scala con 5 pianerottoli ed abitando all’ultimo piano io ed il mio vicino abbiamo deciso di cambiare il portone blindato con un colore leggermente diverso rispetto a quelli degli altri pianerottoli .
 
Abbiamo, d’accordo con l’amministratore, affisso la richiesta il primo agosto ed attuato i lavori in ottobre senza che nessuno si sia opposto. Ora un condomino ci dice che non avevamo il diritto di farlo secondo il nuovo diritto condominiale. E’ vero?”