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Rassegna Stampa Fimaa del 3 giugno 2014
Rassegna di Martedì 3 Giugno 2014 |
Legittimo lo sgombero dalla casa popolare per lo straniero assente per un lungo periodo.
La bolletta «tradisce» lo straniero che si assenta per un lungo periodo dalla sua casa popolare. I modesti consumi idrici integrano la prova della sua assenza.
Il caso. Uno straniero decide di proporre ricorso contro la sentenza emessa dal Tar Toscana che gli aveva bocciato la richiesta di annullamento dell’ordinanza di sgombero di una «casa popolare». La Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, stabilisce all’art.35 (decadenza dall’assegnazione) che decade l’assegnazione dell’alloggio “qualora l’assegnatario: non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso”.
I controlli effettuati. Del ricorso proposto dallo straniero è stata investita la quinta sezione del Consiglio di Stato, che confermando la decisione del TAR toscano, ha osservato che:
· dai documenti depositati dal Comune derivava che l’assenza dall’alloggio si era protratta per molti mesi;
· tale assenza dal territorio nazionale era stata accertata dai controlli svolti dalla Polizia Municipale;
· negli stessi periodi esaminati vi erano stati modesti consumi idrici che integravano la prova dell’assenza dall’alloggio.
La difesa. Il ricorrente, di fronte a tali ricorrenze probatorie, non è riuscito a fornire adeguati elementi che potessero asserire la sua stabile occupazione dell’alloggio.
Prove oggettive. Gli elementi riscontrati hanno legittimato il provvedimento emesso dal Giudice, perché dall’indagine risultava l’effettiva volontà del beneficiario di voler abbandonare l’alloggio. Per tali motivi è legittimo lo sgombero dalla casa popolare per lo straniero assente per un lungo periodo.
Anche precedente giurisprudenza aveva risolto un caso di specie con motivazione analoga: “ai sensi dell’art. 20 l. reg. Campania n. 18 del 1997, la decadenza dal diritto all’assegnazione viene dichiarata dal sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l’ assegnatario abbia ceduto, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l’ alloggio assegnatogli; non abiti stabilmente nell’ alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso”. (T.A.R. Napoli Campania, sez. V, 06 giugno 2008).