Daily Archives: 19 Giugno 2014

Cassazione: “Il cane del vicino abbaia giorno e notte: legittimo il recesso del conduttore dal contratto di locazione per gravi motivi.”

cassazione 0La locazione di un’unità immobiliare può essere sempre interrotta dal conduttore attraverso un’azione di recesso dal contratto, con comunicazione da inviarsi al proprietario almeno sei mesi prima, se ricorrono gravi motivi. Il continuo abbaiare del cane di un vicino, che crei disturbi al sonno e di conseguenza un problema di salute nel conduttore, dev’essere considerato un valido motivo in tal senso.

Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12291/2014.

Contratto di locazione, gravi motivi di recesso del conduttore, molestie di fatto e di diritto in corso di locazione: queste i concetti chiave attorno al quale ruota la sentenza in commento. Alcuni flash sull’argomento paiono utili per meglio inquadrare la vicenda.

Contratto di locazione

La locazione, a dirlo è l’art. 1571 c.c, “è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo“.

Il contratto a prestazioni corrispettive, con il quale s’istituisce un diretto personale di godimento su cosa altrui, dev’essere redatto in forma scritta a pena di nullità e sempre a pena di nullità dev’essere registrato (anche se su questo concetto non v’è univocità di punti di vista).