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Fimaa News: “Interessi legali dal 2105”.

fimaa logo italiaInteressi legali allo 0,5% dal 1° gennaio 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n.290 del 15/12/2014 è stato pubblicato il Decreto del MEF dell’11 dello stesso mese che, dal 1° gennaio 2015, riduce allo 0,50% il tasso legale di interesse.

Riportiamo, di seguito, le precedenti misure degli interessi legali, previsti dall’art.1284 Cod.Civ:

5,00% dal 19/04/1942 al 15/12/1990
10,00% dal 16/12/1990 al 31/12/1996
5,00% dal 01/01/1997 al 31/12/1998
2,50% dal 01/01/1999 al 31/12/2000
3,50% dal 01/01/2001 al 31/12/2001
3,00% dal 01/01/2002 al 31/12/2003
2,50% dal 01/01/2004 al 31/12/2007
3,00% dal 01/01/2008 al 31/12/2009
1,00% dal 01/01/2010 al 31/12/2010
1,50% dal 01/01/2011 al 31/12/2011
2,50% dal 01/01/2012 al 31/12/2013
1,00% dal 01/01/2014 al 31/12/2014

 

Ufficio Legale Fimaa.

Legge di Stabilità, le misure contenute nel maxi-emendamento.

Ecco le principali misure contenute nel maxi-emendamento alla legge di Stabilità.

decreto sblocca italiaTASI. Il tetto alla Tasi, fissato nel 2014, viene prorogato anche nel 2015; il livello massimo di imposizione della tassa resta quinti il 2,5 per mille.

CANONE RAI. Il canone Rai sarà congelato nel 2015; i contribuenti quindi dovranno pagare lo stesso importo versato quest’anno.

LOTTO. La gara per l’affidamento del gioco del Lotto viene anticipata di un anno; il gettito previsto in 4 anni ammonta a 750 milioni, di cui 350 il primo anno.

IRAP. I lavoratori che non hanno dipendenti potranno beneficiare di un credito d’imposta, per ‘recuperare’ il taglio dell’Irap previsto sul costo del lavoro.

CASSE PREVIDENZA E FONDI PENSIONE. Dal 2016 arriverà un credito d’imposta per le casse di previdenza e fondi pensione, per gli investimenti infrastrutturali. La norma punta a sterilizzare in parte l’incremento della tassazione sulle rendite previste dalla manovra.

PATRONATI. Il taglio delle risorse per i patronai viene ridotto a 35 milioni di euro. La riduzione, inizialmente fissata a 150 mln, era scesa a 75 mln alla Camera e ora viene ulteriormente ritoccata.

SALARIO PRODUTTIVITA’. Scende a 208 milioni di euro il taglio delle risorse da destinare agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello legata alla produttività. La riduzione, inizialmente fissata a 200 mln, era salita a 283 mln nel passaggio alla Camera, mentre al Senato torna vicino ai livelli inizialmente fissati.

CINQUE X MILLE. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità dovranno essere definite le modalità di redazione del rendiconto sulla destinazione del 5 per mille.

Preliminare di vendita. Recesso è illegittimo se la controparte ha già versato quasi tutto il prezzo pattuito.

Il recesso del contraente non inadempiente previsto nell’ art. 1385, comma 2, c.c. può essere esercitato solo se l’inadempimento della controparte è “di non scarsa importanza”. Per contro, il soggetto inadempiente può legittimamente richiedere la restituzione della somma senza avere esercitato l’azione di risoluzione del contratto.

usucapioneIl caso – Il vicenda al vaglio del Tribunale di Foggia trae origine dalla stipula di un contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un immobile il cui prezzo era stato pattuito in euro 83.000,00. La promissaria acquirente versava la somma di 77.000 euro; tuttavia, le parti non addivenivano alla stipula del contratto definitivo nei tempi concordati, sicché il promittente venditore contestava l’inadempimento della promissaria acquirente (non avendo questa pagato per intero il prezzo pattuito) ed esercitava il recesso per inadempimento ex art. 1385 comma 2 c.c., trattenendo i 77.000 euro a titolo di caparra confirmatoria.

Gli eredi della promissaria acquirente, allora, agivano per la restituzione della somma versata. Nell’ambito di tale giudizio, proponevano domanda di sequestro conservativo degli immobili del promittente venditore, a garanzia del credito. Il promittente venditore si opponeva al sequestro eccependo, tra l’altro, la non ammissibilità della richiesta di restituzione delle somme, atteso che la controparte avrebbe dovuto esercitare l’azione di risoluzione del preliminare.

Diritto di recesso e restituzione delle somme versate. Limitando il commento al merito della controversia, la questione ruota intorno alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 1385 comma 2 c.c., ai sensi del quale “se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.