Monthly Archives: Aprile 2015

La casa diventa moneta sonante. Il prestito vitalizio ipotecario entrerà in vigore dal 6 maggio.

PIANO CASA 2Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/04/2015 della legge n. 44 del 2 aprile 2015 entra in vigore la modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che disciplina il prestito vitalizio ipotecario.

Questo nuovo strumento offre al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell’immobile e, di conseguenza, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l’immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca.

Il bonus per l’acquisto della “prima casa” va negato in presenza di più compravendite consecutive.

fimaa logo italiaSecondo la sentenza n. 7338/2015 della Suprema Corte di Cassazione l’agevolazione per l’acquisto della prima casa deve essere negata al contribuente che acquista e rivende più volte consecutivamente l’immobile che dichiara di voler adibire a propria “prima casa”.

Nell’ipotesi di cui alla sentenza in parola non rileva neppure se si è rispettato il limite di tempo massimo tra la vendita e il consecutivo riacquisto, ovvero l’anno.

Impianto elettrico sprovvisto di salvavita. Corresponsabili locatore e conduttore per l’incidente mortale.

Proprietario responsabile per i danni arrecati a causa dell’impianto elettrico non a norma.

Cassazione7La linea di demarcazione. Il proprietario, anche se concede il suo immobile in locazione sarà sempre responsabile, in via esclusiva o comunque solidalmente con il proprio conduttore, del danno procurato a terzi?

Non esiste una regola generale, perché se da un lato il proprietario non è esentato da ogni responsabilità per danno cagionato a terzi derivato dal proprio immobile, di converso, questo non significa che tutte le responsabilità vengano estese automaticamente a qualsiasi tipo di danno. Nel caso analizzato dalla Cassazione, sia il proprietario che il conduttore, devono ritenersi entrambi responsabili dell’incidente mortale derivante dalla mancata manutenzione all’impianto elettrico dell’immobile.

Con sentenza 7699 depositata il 16 aprile 2015, la Cassazione ha precisato che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e prescinde altresì dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa richiedendosi esclusivamente un nesso di causalità fra la cosa e l’evento dannoso, che è escluso solo dal fortuito, ossia da un fatto idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l’evento.

Il caso. La vedova dell’idraulico citava in giudizio proprietario ed inquilino per richiedere il risarcimento dei danni per il decesso del marito. L’incidente mortale era accaduto mentre l’idraulico eseguiva dei lavori sullo scaldabagno collocato all’interno di un appartamento, condotto in locazione. Il Tribunale di Catania e la Corte di Appello accolgono la domanda accertando la responsabilità solidale di entrambi i ricorrenti.