Daily Archives: 11 Dicembre 2015

Se il costruttore non termina i lavori in tempo al promissario acquirente spetta il doppio della caparra versata.

Il promittente venditore che non ultima i lavori di costruzione di una casa è obbligato alla restituzione del doppio della caparra versata dal promissario acquirente se non fornisce la prova che l’inadempimento è dovuto a causa ad egli non imputabile.

amministratore condominioDopo aver stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un immobile in corso di realizzazione il promissario acquirente cita in giudizio il promittente venditore sostenendo:

– di aver stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile e di aver versato la caparra;

-che con lo stesso contratto il venditore si obbligava a portare a termine i lavori ancora necessari;

– che alla data fissata nel contratto tali lavori non erano stati ultimati dal venditore che, malgrado il sollecito, si rifiutava di concludere il contratto definitivo a causa di imprecisati problemi amministrativi con il Comune.

A fronte di tali circostanze il promissario acquirente cita in giudizio il promittente venditore esercitando il diritto di recesso ed esigendo il doppio della caparra versata secondo quanto sancito dal secondo comma dell’art. 1385 c.c. che in tema di caparra confirmatoria dispone che sé inadempienteè la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.

Il promittente venditore si costituisce sostenendo:

a) che il contratto non prevedeva alcun termine per l’ultimazione dei lavori;

b) che non era stato possibile concludere i lavori a causa delle rilevanti continue modifiche che il promissario acquirente aveva richiesto rispetto a quanto originariamente pattuito (distribuzione dei vani interni, ampliamento mansarda, individuazione dei materiali di completamento come mattonelle ed accessori per i bagni), e pertanto esplicava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.