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Nullo il contratto di locazione ad uso abitativo senza la forma scritta.

Il Tribunale di Verona recepisce, per la prima volta, l’orientamento della Corte di Sentenza Sezioni Unite 2015 in materia di locazione di fatto (solo verbale).

Cassazione7In tema di locazione, il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta dall’art. 1, comma 4°, n. 431 del 1998, è affetto da nullità assoluta (quindi non sanabile), rilevabile da entrambe le parti, oltre che d’ufficio ex art. 1421 c.c., salvo l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile.

Così si è pronunciato il Tribunale di Verona nella sentenza n. 170 del 26.01.2016, ove è stato precisato che il conduttore non può ottenere la riconduzione della locazione di fatto (invalida) alle condizioni di un valido contratto del tipo legale (art. 2 I. 431/98) se non prova che il locatore “abbia preteso” l’instaurazione di un rapporto solo di fatto.

Questi i fatti di causa. Il proprietario di un immobile, con citazione chiedeva l’accertamento della nullità di un contratto di locazione stipulato verbalmente con il conduttore nel novembre del 2010; inoltre, insisteva nella condanna di quest’ultimo al rilascio dell’immobile e al pagamento di somme a titolo di indennità di occupazione sine titulo.