Il contratto di mutuo.

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Il mutuo rappresenta una tipologia di contratto che coinvolge due soggetti: da un lato il mutuante, ovvero colui che eroga una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, dall’altra il mutuatario, ovvero il soggetto che percepisce la somma di denaro o la quantità di beni e si impegna alla restituzione di quanto dovuto, comprensivo di interessi sanciti contrattualmente.

Il mutuo è disciplinato nell’ordinamento italiano dall’art. 1813 del Codice Civile.
Il mutuo, in genere contratto reale, si perfeziona nel momento del trasferimento del denaro o del bene fungibile e quindi al momento della consegna al mutuatario.
Tale contratto può essere sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
Esempio più consueto è il mutuo immobiliare che prevede l’erogazione di una somma collegata all’acquisto di un bene immobile, ufficializzato dal notaio il giorno della compravendita con il trasferimento della proprietà dell’immobile mediante un rogito notarile e con un atto di mutuo che va a sancire l’inizio del rapporto contrattuale tra la banca erogante e l’acquirente.

Il mutuo fondiario.

Il mutuo fondiario si distingue per la durata, che può essere di massimo 30 anni, oltre che per la somma di denaro mutuata e la garanzia prestata, in quanto l’ipoteca non deve mai superare l’80% del valore dell’immobile stesso.
Nella prassi rappresenta un contratto di finanziamento a medio e lungo termine ed è caratterizzato dalla garanzia richiesta dall’istituto erogante, ovvero ipoteca di primo grado sull’immobile, a fronte dell’importanza della somma erogata, nonché a tutela dell’importo prestato.

Il mutuo ipotecario.

Il mutuo ipotecario, contrariamente da quello fondiario, può essere concesso per motivi che si differenziano dall’acquisto di un immobile.
In realtà in alcuni casi il mutuo può essere concesso anche per richieste che sono volte ad ottenere una maggiore liquidità; tale tipologia di operazione comporta una differenza di applicazione dei tassi di interesse, che variano a seconda della finalità dell’operazione.
La banca erogante può tutelarsi attraverso una serie di garanzie varie (personali o reali), oltre a valutare le condizioni economiche e lavorative del richiedente

Mutuo in sofferenza bancaria.

In presenza di difficoltà economiche potrebbe capitare che il mutuatario salti qualche rata del mutuo, paghi con corresponsioni alternative o sospenda del tutto i pagamenti. Ebbene, innanzi a queste circostanze, la banca procede con una reazione di imposizione nei confronti del debitore.
Secondo la normativa in materia, la banca può procedere alla risoluzione del contratto quando il ritardato pagamento vada ad essere ripetuto consecutivamente per almeno sette mensilità.
Tale sofferenza bancaria diventa un problema per il debitore, il quale si ritroverà ad essere segnalato nella Banca Dati dei cattivi pagatori (Crif) e successivamente alla risoluzione contrattuale dovrà necessariamente versare gli importi insoluti onde evitare l’esecuzione coattiva dei beni concessi in garanzia.
Per ovviare al problema, il rimedio più semplice da adottare è rappresentato dalla richiesta di sospensione del Mutuo, prevista e disciplinata dalla Legge di Stabilità del 2015, che in presenza di determinate e gravi condizioni personali, familiari e di salute, si potrà richiedere la sospensione per un periodo di dodici mesi, durante i quali decorreranno gli interessi pattuiti che andranno regolarmente corrisposti.

Il piano del consumatore.

Un ulteriore rimedio a tutela del consumatore che non riesce più a far fronte ai propri debiti nei confronti dell’ente erogante il mutuo è rappresentato dalla Legge n. 3/2012 (c.d. Legge Salva Suicidi) che prevede il piano del consumatore.
Il piano del consumatore lo strumento riservato alle persone fisiche/consumatori in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni contratte e il patrimonio liquidabile.
Per potervi accedere il cittadino, oltre a non agire con riferimento all’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale, deve essere meritevole e non deve aver quindi contratto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle potenzialità del suo patrimonio.
Mediante l’applicazione di tale istituto, il cittadino ha la possibilità di sollevarsi dai propri debiti anche non soddisfacendo per intero i propri creditori, ma riducendone l’ammontare complessivo.
Fonte: StudioCataldi

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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