Monthly Archives: Maggio 2018

Incendio causato dalla canna fumaria. I danni se li paga il proprietario.

In caso di incendio innescato dal surriscaldamento della canna fumaria, a seguito di un non adeguato utilizzo della stufa a legna, la responsabilità ricade sul condomino proprietario della canna stessa, il quale non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per riparare i danni provocati alle parti comuni dell’edificio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13293 depositata il 28 maggio 2018.

Secondo gli Ermellini, se l’esigenza di manutenzione e riparazione derivi da una specifica condotta illecita attribuibile allo stesso condomino,il singolo condomino non ha diritto al rimborso delle spese per interventi urgenti di riparazione o manutenzione delle parti comuni.

In tal caso, le opere eseguite costituiscono una modalità di risarcimento del danno in forma specifica a favore degli altri condomini.

La vicenda. Un condomino agiva contro la società proprietaria degli altri appartamenti per ottenere il rimborso, ex art. 1134 c.c., delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione delle parti comuni (tetto e facciata dell’immobile), dopo un incendio conseguente al surriscaldamento della canna fumaria posta all’interno dell’appartamento di proprietà dello stesso condomino.

Leasing, il concedente paga l’Imu dalla cessazione del contratto.

Nuova vittoria dei comuni sull’annosa questione dell’assoggettamento a Imu/Tasi degli immobili oggetto di leasing.

Anche la Commissione tributaria provinciale di Rimini aderisce alla tesi favorevole ai sindaci, secondo cui il tributo è dovuto dal concedente a far data dalla cessazione del contratto e non dall’effettiva riconsegna del bene.

Con la sentenza n. 346 del 6 settembre 2017 della Ctp riminese, i giudici tributari sono tornati a pronunciarsi su un tema che da tempo vede contrapporsi tesi opposte, tanto da rendere opportuno un intervento della Cassazione che possa chiarire in modo univoco i principi impositivi. Tutto nasce dalle laconiche indicazioni fornite dal Mef con la circolare 109/E/1999, nella quale viene precisato che la soggettività passiva in tema di leasing si trasferisce all’utilizzatore con la consegna dell’immobile da parte del proprietario e termina con il rilascio del bene stesso.

Alla luce di queste affermazioni, le società di leasing (si veda la circolare Assilea del 2 novembre 2012) ritengono di non essere soggetti passivi fintanto che il bene non sia stato riconsegnato da parte dell’utilizzatore e ciò anche nel caso in cui tale fatto avvenga a distanza di anni dalla risoluzione del contratto. (continua)

Fonte: ItaliaOggi

Condominio: le spese dell’amministratore che non necessitano di autorizzazione.

La regolare gestione del condominio comporta la sussistenza di ampi poteri in capo all’amministratore, per la conclusione di contratti inerenti all’ordinaria manutenzione delle parti comuni. In tali casi, e non solo, non è necessario ottenere la preventiva autorizzazione dell’assemblea per concludere validamente un contratto in nome e per conto del condominio .

Manutenzione ordinaria e atti conservativi.

In base all’art. 1130 c.c., 1° comma, n. 3, rientra tra i doveri dell’amministratore di condominio quello di erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.

Questo significa, in altre parole, che tra i poteri di gestione propri dell’amministratore rientra anche quello di impegnare il condominio  attraverso la conclusione di contratti non preventivamente autorizzati in sede di assemblea, relativi alla manutenzione ordinaria delle parti comuni.