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Rassegna Stampa del 29 luglio 2013
Rassegna di Lunedì 29 Luglio 2013 |
Meglio una casa col cappotto
In inverno, in una casa particolarmente gelida, per combattere il freddo si ricorre a sistemi di riscaldamento quali stufe, caminetti, termosifoni o pompe di calore. Tutto questo comporta una spesa non indifferente e risultati poco rilevanti.
Nella stagione opposta, invece, per combattere caldo ed eccessivo tasso di umidità, la quasi totalità delle persone ricorrono all’istallazione di climatizzatori e/o di deumidificatori per raffrescare l’ambiente.
I costi per entrambe le operazioni sono molto elevati, senza parlare poi dei combustibili che servono ad alimentare tali soluzioni (energia elettrica, gas, pellet o legno).
Esistono tuttavia due metodi per ridurre l’escursione termica con l’esterno ed abbassare notevolmente l’isolamento termico: il Rivestimento a Cappotto e la Parete Ventilata (o Facciata Ventilata).
Nell’articolo che segue vi spiegheremo di cosa si compone l’isolamento a cappotto.
Cappotto Termico
Prima di spiegare cos’è il rivestimento a Cappotto è necessario fare delle premesse prettamente Fisiche. Innanzitutto l’isolamento termico è costituito da particolari operazioni fisiche che tendono a ridurre il flusso termico scambiato tra due ambienti a temperature differenti.
In edilizia lo scopo di isolare due ambienti con temperature differenti è volto a mantenere il calore all’interno degli edifici.
Uno dei metodi per conservare la temperatura interna di un manufatto edilizio superiore (in inverno) o inferiore (in estate) a quella esterna, si ha creando un particolare rivestimento sulle pareti.
L’ isolamento a cappotto (o cappotto isolante) è una tecnica edilizia per la coibentazione termica e acustica delle pareti di un edificio: a differenza di altri metodi, esso si ottiene applicando il materiale isolante all’esterno invece che negli ambienti interni o dentro la parete.
Corte di Cassazione, la depressione non salva il dipendente dal licenziamento.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3058/2013 dello scorso 8 febbraio, ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore, avvenuto senza l’audizione dello stesso, poichè per motivi di “depressione“ aveva sempre rinviato l’incontro.
In pratica, il fatto riguardava il direttore di una filiale di una banca che, a seguito di accertamenti, era risultato che lo stesso aveva dato vita a una gestione spregiudicata e approssimativa e, pertanto, era stato licenziato.
Nel primo grado di giudizio il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento ma la Corte d’appello aveva rivisto questa decisione affermando che il licenziamento era avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, sia sotto il profilo dell’immediatezza della contestazione disciplinare che, sotto il profilo della tutela del diritto di difesa.