Monthly Archives: Settembre 2013

Cassazione: È molestia lavare le scale condominiali con detersivi che provocano allergie al vicino.

Quanto può costare uno specifico detersivo? Molto caro, se lo si usa per far dispetto al vicino.

Cassazione7Il compimento di atti molesti. Può costare davvero caro, e non parliamo di prezzo d’acquisto, l’uso in luoghi condominiali di detersivi che provochino allergia nei vicini di casa: tale atteggiamento integra infatti il reato di “Molestia o disturbo delle persone”, punito addirittura con l’arresto sino a 6 mesi o con un’ammenda dell’importo massimo di 516,00 euro.
 
Come ha recentemente chiarito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 39197 del 23/09/2013 (Cass. Pen., sez. I), l’uso di tali detersivi, al pari di qualsiasi altro atto o atteggiamento che risulti molesto, se viene compiuto a tale solo scopo integra gli estremi della condotta prevista dall’art. 660 del codice penale.
 
Perché si configuri il reato in parola, pertanto, è sufficiente (ma necessario) utilizzare per le pulizie degli spazi comuni (o pertinenziali a quelli di proprietà) un prodotto che si sappia essere nocivo per i vicini: basta che tale azione venga compiuta anche una sola volta perché il reato si perfezioni, non occorrendo la ripetitività ed abitualità della condotta lesiva.
 

Decreto ingiuntivo contro il condomino moroso: per la provvisoria esecutività è necessaria l’approvazione del piano di ripartizione.

Un amministratore ci ha posto un quesito in materia di richiesta di un decreto ingiuntivo condominiale.
 
amministratore condominioDomanda il professionista:

Ho convocato un’assemblea condominiale circa quattro mesi orsono e in tale sede è stato approvato un preventivo di spesa dettagliato per lavori di manutenzione straordinaria di un condominio che amministro (nella specie rifacimento di alcune parti delle facciate)
I lavori dovrebbero iniziare a fine settembre, le spese sono state ripartite in base ai millesimi e quasi tutti i condomini hanno già versato la prima rata.
Vi sono però solo 5 condomini, che seppur approvando il preventivo di spesa, per mancanza di soldi, non vogliono pagare. Se dovessi decidere di ricorrere giudiziariamente con l’emissione di un decreto Ingiuntivo, al giudice basterebbe solo la delibera con l’approvazione del preventivo di spese fornito dalla ditta aggiudicataria dei lavori o e prima necessario convocare un’assemblea che approvi anche il piano di riparto delle spese per ogni condomino?

Prima di fornire la risposta vediamo la normativa di riferimento.

Ai sensi del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Fimaa è contraria all’incompatibilità ipotizzata nel Decreto Fare bis.

fimaa italiaFimaa Italia. Qualora la prossima revisione del Decreto Fare portasse alla revisione del regime di incompatibilità limitandolo unicamente alle attività esplicate in settori o per prodotti, o servizi coincidenti, affini, contigui, o attinenti a quelli in cui sia esercitata l’attività di mediazione – Fimaa oppone che una tale attenuazione del divieto per il mediatore di svolgere altre attività, sarebbe probabilmente in grado di generare un danno al Consumatore, perché ridurrebbe il grado di professionalità degli operatori esistenti ed inoltre aprirebbe l’esercizio dell’attività di agente immobiliare anche a numerosi soggetti privi della necessaria formazione e professionalità, in un momento di forte contrazione del mercato.

Valerio Angeletti, Presidente FIMAA, la più rappresentativa Organizzazione a tutela del comparto della mediazione, dichiara in merito : “Riteniamo necessario porre all’ attenzione del Governo come una “ liberalizzazione massiccia” della professione sia un grave rischio in grado di compromettere le competenze dell’intero comparto della mediazione”. 

La nostra tutela non è solo a favore del settore che rappresenta, ma è volta anche a quella del Consumatore – che con il mediatore si relazione direttamente – ed in tale ottica Fimaa si batte da sempre per il miglioramento qualificativo e formativo della categoria.