Daily Archives: 21 Febbraio 2014

Niente agevolazioni prima casa se la cessione è nel quinquennio.

La regola si applica anche se il trasferimento del bene trova il suo titolo nel provvedimento di omologazione giudiziale della separazione consensuale dei coniugi.

agevolazioni prima casa 1La cessione, entro i cinque anni, dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” al coniuge, in fase di giudizio di separazione consensuale, determina la decadenza dai benefici stessi, laddove il coniuge cedente non proceda all’acquisto di un altro, entro l’anno successivo.

In questi termini si è espressa la sezione tributaria della Cassazione nella pronuncia n. 2263 del 3 febbraio 2014, che, nel cassare la sentenza di appello, ha accolto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.

Le ipotesi di decadenza dai benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa – materia sempre di stretta attualità – ha alimentato, nel corso degli anni, un notevole contenzioso, stante le difficoltà applicative e i dubbi interpretativi concernenti la struttura normativa di riferimento, che, di seguito, ricordiamo brevemente.

La normativa di riferimento
L’attuale nota II-bis) dell’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986 (Tur) prevede l’applicazione agevolata dell’imposta di registro con aliquota del 2% (con un minimo di 1.000 euro), nonché le imposte ipocatastali in misura fissa pari a 50 euro ciascuna, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione “non di lusso” e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, a condizione che:

  • l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in parola.