Daily Archives: 25 Febbraio 2014

Compravendita di un appartamento. Trattativa interrotta. Il mediatore immobiliare va comunque pagato?

Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione anche nel caso in cui le trattative per la compravendita di un immobile, originariamente avviate grazie al suo intervento, siano state interrotte e successivamente riprese e concluse per iniziativa delle parti.   (Tribunale di Caltanissetta, sentenza 8 gennaio 2014 )


mediatori creditiziAi fine del compenso, infatti, è sufficiente che la conclusione dell’affare si ponga in rapporto causale con l’opera svolta dal mediatore, ancorché questa consista nella semplice attività di reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, sempre che l’attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, poi valorizzata dalle parti.

Sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza depositata l’8 gennaio 2014, ha riconosciuto il diritto alla provvigione a favore dell’agenzia di intermediazione, ritenendo, tra l’altro, che la mera apposizione di un cartello “vendesi” sul portone d’ingresso, diverso da quello precedente apposto dall’agenzia, non vale, di per sé, ad escludere l’efficienza causale tra la pregressa attività di mediazione svolta dall’agenzia e l’affare poi concluso dalle parti.

Il caso – Un’agenzia di intermediazione appella la sentenza con cui il Giudice di pace aveva rigettato la domanda per il riconoscimento del diritto alla provvigione per l’attività di mediazione effettuata rispetto all’acquisto di un immobile. La controparte sostiene che l’acquisto sia avvenuto in assenza di qualsivoglia attività di mediazione, atteso che le prime trattative avviate tra le parti si erano definitivamente interrotte per riprendere successivamente, in maniera del tutto autonoma rispetto all’iniziale intervento dell’Agenzia.