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Rassegna Stampa Fimaa del 27 Febbraio 2014
Rassegna di Giovedì 27 Febbraio 2014 |
L’abitabilità che si fa attendere non salva lo sconto “prima casa”.
L’agevolazione prevede tempi ben precisi per il trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile, superabili soltanto per eventi assolutamente non prevedibili.
Il ritardo nel rilascio del certificato di abitabilità di un immobile non evita la decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente. Infatti, il contribuente che, a seguito di acquisto di “prima casa”, non trasferisce la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto, decade dalle agevolazioni fiscali previste in tema di imposta di registro.
Questo principio è riaffermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza del 5 febbraio 2014, n. 2527.
Fatti di causa
Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale gli veniva disconosciuto il diritto a usufruire dell’agevolazione dell’imposta di registro per l’acquisto di “prima casa”, in quanto non risultava, trascorsi diciotto mesi dalla stipula dell’atto, che l’acquirente avesse trasferito la residenza anagrafica nel comune ove è ubicato l’immobile.
I giudici di merito, sia di primo sia di secondo grado, avevano accolto le istanze del contribuente e annullato l’atto, perché non si era tenuto conto della circostanza che l’immobile era stato acquistato quando era ancora in costruzione e che, solo dopo due anni, era stato rilasciato il certificato di abitabilità.