Daily Archives: 11 Maggio 2015

La semplice copertura in alluminio è considerata veranda. Il Consiglio di Stato dispone l’abbattimento.

Il finto volume tecnico va demolito. È sempre necessario il permesso di costruire.

tettoiaIl caso. In primo grado il Tar aveva rigettato il ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in merito ad “ un manufatto di alluminio con copertura in panelli di lamiera, edificato sul balcone ed addossato alla parete perimetrale dell’edificio delle dimensioni di circa mt. 1,50 x 0,94 x 3, 20 di altezza, dotato di impianto idrico ed elettrico; una caldaia con scarico dei fumi a parete”.

Definizione di veranda. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Marche, ha precisato che il manufatto in questione, è stato realizzato senza assenso edilizio e rientra nella definizione edilizia propria della veranda. Tale manufatto va considerato come un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile (Corte di Cassazione, sent. n. 24086 del 13 giugno 2008).

La chiusura su tutti i lati del manufatto stesso, produce un incremento di volumetria e modifica la sagoma dell’edificio causato dall’intervento edilizio. Quindi, la stessa realizzazione, producendo un aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell’edificio, necessita di un preventivo rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; Cons. Stato, 22 luglio 1992, n. 675).

Invece, solo in presenza di una tettoia o di un porticato aperto da tre lati, può essere esclusa la realizzazione di un nuovo volume (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4997).