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Il mediatore immobiliare. Diritto alla provvigione e profili di responsabilità.

La figura del mediatore, in ragione di una non chiara disciplina legislativa, necessita un breve approfondimento per scoprire in cosa consiste l’attività posta in essere da tale intermediario, ma soprattutto per stabilire quando sorge il suo diritto alla provvigione e che tipo di responsabilità egli assume nei confronti delle parti intermediate. Quindi, per avere una visione chiara delle peculiarità connesse all’esercizio dell’attività di mediazione, occorre procedere per gradi muovendo dalla disciplina prevista dal codice civile.

contratto preliminareL’art. 1754 c.c.. Il nostro codice civile disciplina la mediazione agli articoli 1754-1765, la prima di tali norme ( art. 1754) non fornisce una definizione della mediazione limitandosi a stabilire, esclusivamente, che mediatore va considerato “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza, o di rappresentanza”. L’intenzione perseguita dal legislatore nella norma appena citata consiste nella volontà di fornire una concreta tutela legale all’attività prestata dal mediatore in modo da permettere che la stessa, quando non esiste uno specifico incarico ricevuto dalle parti intermediate, riceva la necessaria tutela legale per evitare che un’attività socialmente utile rimanga priva di qualsiasi protezione.

La giurisprudenza più recente. Traendo spunto dal fatto che il legislatore non ha fornito una definizione del contratto di mediazione, limitandosi a stabilire in cosa consista l’attività del mediatore, si sono sviluppati due opposti orientamenti dottrinali che sostengono la natura contrattuale (CATRICALA’, La mediazione, nel Trattato di Rescigno, Padova, 1986, pag. 403) e non contrattuale della mediazione (GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006. Pag. 1112 ss).

La giurisprudenza più recente, superando i conflitti emersi in dottrina, predilige ormai la natura ambivalente delle mediazione, puntualizzando che l’attività di mediazione prescinde dall’esistenza di un obbligo giuridico gravante sul mediatore di attivarsi per la conclusione dell’affare ed a tale conclusione alcune pronunce approdano in considerazione del fatto che l’attività di mediazione è svolta in assenza di un apposito vincolo giuridico poiché per aversi mediazione non è necessario un incarico. (Cass. Civ., sez. III, 5.3.2009 n. 5339; ed anche Cass. Civ. sez. III, 14.7.2009 n.- 16382).