Monthly Archives: Agosto 2018

Condominio: le accuse dei vicini non bastano per togliere la casa popolare.

Va annullato il provvedimento di decadenza che si basa su un’istruttoria incompleta, specie se i comportamenti su cui si fonda sono tenuti nei locali condominiali ma all’esterno dell’abitazione.

Immagine di un piccolo gatto

Per il T.A.R. Lombardia, prima di dichiarare la decadenza dall’assegnazione di una casa popolare occorre eseguire un’istruttoria approfondita e non ci si può limitare a raccogliere le testimonianze confuse e poco dettagliate dei vicini di casa. Soprattutto, se i comportamenti “incriminati” si svolgono all’esterno delle mura domestiche, la casa resta e i vicini non possono farci nulla.

In tal modo, con la sentenza numero 1959/2018 , i giudici amministrativi hanno risolto una disputa condominiale che vedeva coinvolta una donna, accusata di aver lasciato nella zona delle cantine comuni degli avanzi di cibo, di avervi fatto accedere numerosi gatti randagi e di aver nutrito dei volatili sia nel cortile che nelle strade circostanti all’edificio condominiale.

La vicenda.

In particolare, sulla base delle segnalazioni pervenutegli, il Direttore dell’Area Assegnazione Alloggi E.R.P. del Comune di Milano aveva pronunciato la decadenza dell’assegnataria dal beneficio della casa popolare, per aver “causato gravi danni all’alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell’edificio”. Ma la donna si era rivolta alla giustizia amministrativa, contestando che gli addebiti che le erano stati rivolti erano sforniti di prova.

In effetti la dichiarazione di decadenza si era fondata sull’utilizzo improprio delle cantine, oltre che sul danneggiamento delle grate dell’edificio condominiale, senza tuttavia avere alla base un’istruttoria completa ed esaustiva. La maggior parte delle informazioni erano state raccolte attraverso le testimonianze di soggetti che non sempre erano stati chiaramente identificati e, soprattutto, si riferivano a comportamenti della ricorrente o dei suoi familiari tenuti all’esterno dell’abitazione e irrilevanti ai fini della sussistenza o meno dell’idoneità a permanere negli alloggi popolari.

Peraltro dalle diffide non emergevano accertamenti oggettivi, inconfutabili e tali da permettere di ricondurre con certezza alla ricorrente o ai suoi familiari la somministrazione di cibo a una colonia felina installata nella cantina dopo aver danneggiato le grate.

La ricorrente, quindi, ha tutto il diritto di tornare nel suo appartamento.

Fonte:StudioCataldi

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio, come distinguerle?

Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio, ovvero uno degli aspetti più importanti e per certi versi controversi della gestione di un condominio.

Come vedremo qui di seguito, infatti, non sempre è facile distinguere ciò che è ordinario, da ciò che è straordinario, o quanto meno l’accezione condominiale dell’attributo caratterizzante l’attività di manutenzione non è coincidente con il significato, ad esempio, che l’aggettivo assume in abito edilizio.

Quale intervento può dirsi di manutenzione ordinaria?

Che cosa, invece, deve intendersi per manutenzione straordinaria?

Chi può disporre le due tipologie di interventi?

Quali sono i poteri dell’amministratore e le prerogative dell’assemblea?

Che cosa succede in caso deccesso di potere da parte dell’amministratore?

Questi i principali quesiti in materia di manutenzione delle parti comuni di un edificio in condominio.

Ecobonus: arriva la stretta per imprese e cittadini.

Il decreto del MISE ridisegna la disciplina dei c.d. ecobonus introducendo 28 massimali specifici per ogni singola tipologia di intervento. Cambia anche il “bonifico parlante”. Ecco il testo e le novità
attrezzi per lavori che formano una casa
La bozza di decreto (qui sotto allegata) con cui il Mise mira alla revisione delle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica (i cosiddetti Ecobonus) potrebbe comportare un giro di vite nei confronti di imprese e cittadini.
Il provvedimento, sviluppato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’Ambiente, si occuperà di definire irequisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delldetrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Si è, infatti, reso necessario un aggiornamento dei requisiti previsti dalla finanziaria 2007 (art. 1, commi da 344 a 349, L. 296/2006) in quanto, nell’ultimo decennio, gli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica sono stati coinvolti in una serie di modifiche e proroghe che hanno determinato confusione e difficoltà per tecnici e cittadini.
Il documento, infatti,mira ad aggiornare e semplificare gli adempimenti previsti adeguandoli alle novità normative intercorse negli ultimi anni e rendendo il quadro più chiaro ai beneficiari e agli operatori.
In particolare, coerentemente con quanto previsto dallaLegge di stabilità2018, il decreto introduce anche massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento.Inoltre, le novità coinvolgeranno anche le modalità di compilazione del bonifico parlante.
Fonte:StudioCataldi