L’abitabilità che si fa attendere non salva lo sconto “prima casa”.

L’agevolazione prevede tempi ben precisi per il trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile, superabili soltanto per eventi assolutamente non prevedibili.

certificato abitabilitàIl ritardo nel rilascio del certificato di abitabilità di un immobile non evita la decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente. Infatti, il contribuente che, a seguito di acquisto di “prima casa”, non trasferisce la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto, decade dalle agevolazioni fiscali previste in tema di imposta di registro.

Questo principio è riaffermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza del 5 febbraio 2014, n. 2527.

Fatti di causa

Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale gli veniva disconosciuto il diritto a usufruire dell’agevolazione dell’imposta di registro per l’acquisto di “prima casa”, in quanto non risultava, trascorsi diciotto mesi dalla stipula dell’atto, che l’acquirente avesse trasferito la residenza anagrafica nel comune ove è ubicato l’immobile.

I giudici di merito, sia di primo sia di secondo grado, avevano accolto le istanze del contribuente e annullato l’atto, perché non si era tenuto conto della circostanza che l’immobile era stato acquistato quando era ancora in costruzione e che, solo dopo due anni, era stato rilasciato il certificato di abitabilità.

L’Amministrazione finanziaria impugnava tale decisione sostenendo che la sentenza emessa dai giudici della Ctr fosse viziata per violazione della nota II-bis, articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Tur.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte suprema accoglie il ricorso, riaffermando che il mancato trasferimento della residenza, entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di compravendita, nel comune ove è situato l’immobile comporta la decadenza dalle agevolazioni previste per la prima abitazione.

Infatti, i Giudici di legittimità sostengono che, contrariamente alle conclusioni cui è giunta la Ctr, la circostanza che l’immobile fosse in costruzione all’atto della registrazione della compravendita e che, solo dopo un biennio dall’acquisto, sia stato rilasciato il certificato di abitabilità, non assuma alcun rilievo ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al Dpr 131/1986.

Il Decreto, infatti, prevede come condizione per fruire dei benefici fiscali che il trasferimento della residenza nel comune ove è situata la casa avvenga in un termine fissato dal legislatore, differenziandosi dalla precedente previsione ex articolo 1 della legge 168/1982, che invece richiedeva esclusivamente che l’immobile acquistato fosse adibito “a propria abitazione”.

La Cassazione, richiamando i principi già affermati dalle sezioni unite con sentenza 1196/2000, riafferma come in questi casi il termine triennale di decadenza decorre non dalla data di registrazione dell’atto, bensì dal momento in cui l’enunciato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, di conseguenza dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.

Fonte:http://www.fiscooggi.it/


About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

2 Responses to L’abitabilità che si fa attendere non salva lo sconto “prima casa”.

  1. Palini Pasquino ha detto:

    Complimenti Montanari seguo con interesse le tue pubblicazioni su Mediare Oggi in particolare le sentenze della Corte di Cassazione ed altro.
    saluti Geom. Pasquino Palini

    • Massimo Montanari ha detto:

      Grazie mille del commento, significa che il lavoro che svolgiamo concretizza al meglio lo scopo per il quale è nato il blog. Continua a seguirci.
      Rag. Massimo MONTANARI

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