Daily Archives: 26 Agosto 2014

Il conduttore trascura l’immobile? La risoluzione del contratto non è automatica.

Nell’ambito di un contratto di locazione, afferma l’art. 1587 c.c., il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze e corrispondere al locatore il corrispettivo nei termini convenuti.

immobile trascuratoSi tratta delle obbligazioni principali del conduttore che spiegano la loro efficacia tanto nei contratti di locazione ad uso abitativo, tanto per quegli accordi finalizzati ad un uso differente (così dette locazioni commerciali).

L’inosservanza di questi obblighi può portare alla risoluzione del contratto con conseguente sfratto. La valutazione della gravità dell’inadempimento, però, è fondamentale per addivenire a questa soluzione, soprattutto nelle locazioni commerciali.

Tanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17066, depositata in cancelleria il 28 luglio 2014; la pronuncia merita attenzione in quanto chiarisce che determinate trascuratezze del conduttore, che si traducono in inadempimenti, laddove non esistano automatismi (leggasi risoluzioni di diritto) debbono essere valutate dal giudice al fine di poter giungere ad una sentenza di risoluzione contrattuale, anche se tali inadempimenti riguardano l’obbligazione principale.