Daily Archives: 16 Settembre 2014

Diritto di provvigione del mediatore e conclusione dell’affare.

Il Tribunale di Roma individua il momento in cui può considerarsi “perfezionato l’affare”.

contratto preliminareIn tema di contratto di mediazione, l’affare – da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio – deve intendersi concluso nel momento dellamessa in relazione, cioè quando entrambe le parti contrattuali abbiano maturato – per il tramite di un mediatore – quel vincolo giuridico in grado di dare luogo all’esecuzione specifica del negozio o al risarcimento del danno.

Al mediatore spettano le provvigioni se la vendita dell’immobile salta.

In questo senso la stipula di un contratto preliminare può legittimamente considerarsi come “atto conclusivo dell’affare” ex art. 1755 cod. civ., e ciò indipendentemente dalla stipula del successivo contratto definitivo. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con Sentenza del 08 luglio 2014.

Il caso. Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio, premesso di aver sottoscritto per il tramite di un agenzia immobiliare (che chiameremo Alfa) una proposta irrevocabile di acquisto ex art. 1755 c.c. di un’unità immobiliare di proprietà di Caio e di aver, tal fine, emesso un assegno di €. 50.000,00, chiedeva:

  • dichiararsi la sopravvenuta inefficacia della proposta a casa della tardiva accettazione dei venditori;
  • la non debenza di alcun compenso provigionale in favore della società mediatrice a causa della mancata conclusione dell’affare;
  • la condanna dei promittenti venditori alla consegna dell’assegno e di tutti i convenuti al risarcimento del danno.

Si costituiva l’agenzia immobiliare Alfa che nel contestare in toto la domanda avversaria e nel chiederne l’integrale rigetto, spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento in suo favore della somma di €. 130.000,00 a titolo di compenso provvigione per la conclusione dell’affare.