Che cosa vuol dire registrazione in caso d’uso?

preliminareLa registrazione degli atti è un’operazione che consiste nel loro deposito presso l’agenzia delle entrate competente (in origine presso l’ufficio del registro) e nel correlativo onere di pagamento di un’imposta, vale a dire l’imposta di registro.

La normativa di riferimento è rappresentata dal d.p.r. n. 131/86
Ai sensi dell’art. 1 del decreto presidenziale: “l’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione”.

Si è soliti dire che gli atti devono essere registrati:

a) obbligatoriamente;

b) in caso d’uso;

c) volontariamente.

Un esempio di atto che dev’essere registrato obbligatoriamente è rappresentato dal contratto di locazione ad uso abitativo.

Che cosa vuol dire registrazione in caso d’uso?

Ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 131/86:

Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Se si litiga in merito, ad esempio, ad un contratto di locazione stipulato per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni e la parte che pretende, ad esempio, un credito o un risarcimento lo deposita presso la cancelleria tra gli atti offerti al giudice per la decisione, allora quel contratto dev’essere registrato?

Non rappresenta caso d’uso, questo almeno il consolidato orientamento espresso dalla dottrina, il deposito di atti eventualmente soggetto a registrazione in caso d’uso in occasione di azioni giudiziarie non rappresenta quel così detto caso d’uso di cui stiamo trattando.

La tariffa allegata al d.p.r. n. 131/86 determina l’importo dell’imposta che il depositante è tenuto a versare.

L’art. 39 del d.p.r. n. 131/86 ricorda che: “per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso l’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione”.

Per portare un esempio di atto soggetto a registrazione in caso d’uso, facciamo riferimento all’art. 2-bis della parte seconda della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/86. A mente di tale disposizioni sono soggetti a registrazione in caso d’uso: “Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno”. Come ricorda l’agenzia delle entrare per calcolare i suddetti trenta giorni occorre “far riferimento al rapporto di locazione e di affitto dell’immobile intercorso nell’anno con lo stesso locatario e affittuario” (Circolare n. 12/E del 16 gennaio 1998).

È utile ricordare, infine, che la registrazione attribuisce data certa al documento che ne rappresenta l’oggetto.

Fonte : www.condominioweb.com

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

2 Responses to Che cosa vuol dire registrazione in caso d’uso?

  1. emanuele ha detto:

    Buongiorno, lei scrive che non rappresenta caso d’uso in occasioni di azioni giudiziarie, è possibile avere dei riferimenti, sentenze.
    è molto importante

    • Massimo Montanari ha detto:

      Registrazione atti – Che cos’è
      In generale devono essere registrati:

      gli atti formati per iscritto nel Territorio dello Stato
      gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto degli stessi
      i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)
      i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).
      L’obbligo non c’è per gli atti indicati nella tabella allegata al Dpr 131/1986, fra cui, per esempio, gli atti e i documenti formati per l’applicazione, la riduzione, la liquidazione, la riscossione, la rateazione e il rimborso di imposte e tasse, quelli per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati, i contratti di lavoro subordinati, gli atti di natura traslativa o dichiarativa che hanno per oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

      Gli atti soggetti a registrazione possono esserlo in termine fisso (parte prima della tariffa allegata al Dpr 131/1986) o in caso d’uso (parte seconda). In termine fisso, significa che la registrazione va richiesta entro un determinato numero di giorni. Si verifica il caso d’uso, invece, quando l’atto si deposita, per essere acquisito, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga per l’adempimento di un’obbligazione delle Amministrazioni stesse, oppure quando è obbligatorio per legge o regolamento.

      In ogni caso, obbligo o meno, chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

      Gli atti pubblici e le scritture private autenticate devono essere presentati alla registrazione dal pubblico ufficiale che li ha redatti o autenticati.

      La registrazione degli atti giudiziari è richiesta dal cancelliere.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: