La compravendita, nozioni fondamentali.

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

agente immobiliare enasarcoQuesta la definizione di compravendita contenuta nell’art. 1470 del codice civile; si tratta senza ombra di dubbio del contratto di gran lunga più diffuso.

Due le parti del contratto:

a) il venditore, o dante causa, o alienante;

b) il compratore, o avente causa.

La forma del contratto dipende dall’oggetto del trasferimento. Nella compravendita di beni mobili di consumo, si pensi a abbigliamento, utensileria varia, ecc. solitamente è sufficiente lo scambio orale del consenso

Nel caso della compravendita della proprietà di un bene immobile, ad esempio, il contratto dev’essere redatto, a pena di nullità. per atto pubblico o per scrittura privata.

Oggetto del contratto è il trasferimento della proprietà del bene o di altro diritto verso il pagamento di un prezzo. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive e dunque a titolo oneroso. Tale elemento la distingue, ad esempio, dalla donazione (art. 769 c.c.).

Può essere oggetto di cessione l’usufrutto, il diritto d’uso anche se, è evidente, la disciplina dettata per la compravendita viene letta soprattutto guardando al trasferimento della proprietà di un bene.

La causa del contratto, ossia lo scopo economico sociale (se si aderisce alla tesi oggettiva, consiste nel trasferimento del bene verso il pagamento di un prezzo.

La dottrina, sostanzialmente unanime, afferma che la compravendita è un contratto sinallagmatico, poiché le prestazioni a carico delle parti sono in rapporto di reciprocità; ha poi carattere commutativo, cioè non aleatorio, poiché al momento della conclusione è possibile valutare l’entità del vantaggio e del sacrificio che si verificano per ciascuna delle parti (così Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile – il contratto – Giuffrè, 2007).

Della vendita si afferma anche che è uno di quei contratti sottoposti al così detti principio consensualistico.

Ciò vuol dire, a specificarlo è l’art. 1376 c.c. dedicato ai Contratto con effetti reali, che:

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Rossi vende a Bianchi la propria autovettura; quest’ultima è divenuta di proprietà di Bianchi al momento dello scambio dei consensi, sicché la consegna del bene, a quel punto, dev’essere considerata un’obbligazione derivante dalla conclusione del contratto.

Conseguenza diretta del così detto principio consensualistico, è che siccome il contratto trasferisce la proprietà della cosa al momento del consenso, il compratore deve il prezzo a quel momento o comunque al momento stabilito anche se la cosa perisce per causa non imputabile all’alienante (cfr. art. 1453 c.c.).

Quale contratto con prestazioni corrispettive alla compravendita si applicano le norme dettate in materia di risoluzione per inadempimento (art. 1453 e ss. c.c.)

Non tutti i contratti di compravendita possono essere considerati contratti traslativi, in alcuni di essi, infatti, si realizzano delle ipotesi di vendita con effetti obbligatori.

Il riferimento è:

1) all’art. 1378 c.c. riguardante la vendita di cose generiche. In tali casi la proprietà passa al compratore solo con l’individuazione fatta con l’accordo delle parti

2) all’art. 1472 c.c. dedicato alla vendita di cose future la cui proprietà passa al compratore solo quando la cosa viene ad esistenza

3) all’art. 1478 c.c. che disciplina la vendita di una cosa altrui; in tal caso il venditore è obbligato a far acquistare la cosa al compratore che diverrà proprietario nello stesso momento in cui il venditore sarà riuscito ad acquistare effettivamente la cosa

4) all’art. 1523 c.c., ossia alla vendita con riserva di dominio o vendita a rate, il quale prevede che la proprietà passi al compratore con il pagamento dell’ultima rata vendita di cose altrui (Fonte: http://www.dirittoprivatoinrete.it/vendita.htm)

Il compratore ha come sostanziale obbligo quello di pagare il prezzo (art. 1498 c.c.), mentre sul venditore gravano una serie di obblighi riguardanti il bene oggetto del contratto.

In sostanza si richiede al venditore di vendere la proprietà o altro diritto su di un bene privo di vizi, conforme a quanto pattuito e libero da pretese da parte di terzi (artt. 1476 e ss c.c.).

Fonte : www.condominioweb.com

 

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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