Condominio: la riforma e le sanzioni

condominio 3La sanzione prevista per le infrazioni al regolamento di Condominio ad oggi, art. 70 del Codice Civile, prevede il pagamento a carico del violatore di una somma pari ad €. 0,052 ( pari alle vecchie 100 lire). La previsione di sanzioni superiori, nel regolamento, è sempre stata considerata nulla. (Sentenza Cassazione n. 10329 del 21.04.2008).

Con la riforma del Condominio, che ricordiamo entrerà in vigore dopo metà giugno, il regolamento potrà prevedere, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad €. 200, e in caso di nuova violazione, fino ad €. 800. L’importo, come in precedenza, è devoluto al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. La riforma, pensano in molti, dovrebbe favorire una maggior vivibilità nel condominio in quanto i singoli condòmini saranno indotti ad un maggior rispetto del regolamento vigente e delle sue prescrizioni inerenti l’uso di parti comuni,cortili, parcheggi, scale, il divieto di rumori e di tutti quei comportamenti scorretti che arrecano fastidio e disagio agli altri.

La sanzione vale solamente per le violazioni al regolamento di condominio, se esistente (ricordiamo che è obbligatorio quando i condòmini suprano le dieci unità) e non per inosservanza di delibere assembleari. Sulla scorta della precedente giurisprudenza è da ritenere che, trattandosi di una “pena privata” possa essere applicata solamente ai condòmini e non anche agli inquilini (Cassazione, sentenza n. 10837 del 17.10.1985)

E’ da ritenere che sia l’amministratore (dove esiste) ad applicare direttamente la sanzione o dopo aver ottenuto il beneplacito dell’assemblea condominiale (non necessario ma forse opportuno). La sanzione verrà contestata al condòmino responsabile dall’amministratore, il quale condòmino potrà ricorrere all’assemblea e, qualora confermata dovrà poi venire addebitata nel rendiconto a consuntivo, come spesa personale a carico del condòmino responsabile che, è da ritenere, potrà impugnare il consuntivo anche solamente su tale punto.Oppure, potrà essere riscossa ricorrendo ad un decreto ingiuntivo, contro cui il responsabile potrà fare opposizione.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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