Daily Archives: 29 Giugno 2013

Sentenza Cassazione:L’amministratore che espone nell’androne i nominativi dei condomini morosi si prende una denuncia per diffamazione.

cassazioneCassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 4364  del 29/01/2013

Aggiunge il delitto di diffamazione il comunicato redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano additati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano, di conseguenza, estromessi dalla fruizione di alcuni servizi, nel caso in cui esso sia affisso in un luogo accessibile, non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.

Nella circostanza, i giudici hanno rammentato «se davvero la prospettiva dell’amministratore fosse stata quella dell’informazione celere rispetto all’imminente interruzione del servizio attraverso modalità comunicative potenzialmente percepibili da terzi estranei al condominio, egli avrebbe dovuto calibrare il contenuto dell’informazione a tale esigenza, evitando di menzionare anche l’identità dei condomini morosi».

Fattispecie in cui l’amministratore è stato condannato per aver affisso nell’atrio condominiale l’elenco dei condomini morosi, puntualizzando che a causa loro ci sarebbe stato l’ imminente distacco della fornitura idrica.


Cassazione: L’affitto va pagato anche ai parenti.

Cassazione7La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15986 del 25 giugno 2013, ha affermato che il Fisco può contestare l’elusione fiscale al contribuente che non paga, pur disponendone, l’affitto d’azienda a un parente che ne è il legittimo proprietario, accogliendo in tal modo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Questa operazione commerciale, infatti, non può essere ritenuta una mera tolleranza da parte del locatore, ma un indebito risparmio d’imposta. In altre parole, nemmeno in ambito familiare sono ammesse da parte dell’amministrazione finanziaria delle operazioni sospette.

La sesta sezione – T ha infatti ribaltato il verdetto della Ctr che aveva invece ritenuto legittimo l’accordo fra padre e figli nel concetto di conferire a questi ultimi l’utilizzazione della propria azienda mediante un contratto di affitto. Difatti, l’interpretazione del contratto a tali fini fiscali, volta a stabilire se i negozi o i redditi siano soggetti alla corretta imposizione, deve realizzarsi con criteri diversi da quelli utilizzabili a scopi civilistici, nel senso che deve concedere rilievo preminente agli effetti dei negozi stessi e alla esigenza di prevenire frodi e abusi.