Daily Archives: 21 Giugno 2013

APE, multe salate per l’edificio senza attestato

ape 2Con il D.l. 63/2013 è stato soppresso l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), sostituito con l’APE ( Attestato di Prestazione Energetica) al fine di conformare la normativa italiana alle prescrizioni dell’Unione Europea in questa materia. L’Ape, che  avrà una durata temporale di 10 anni e perderà comunque validità in caso di interventi di ristrutturazione o riqualificazione che mutino la classe energetica dell’immobile, dovrà essere consegnato:

a) al termine dei lavori e a cura di chi li ha realizzati per gli edifici di nuova costruzione o fatti oggetto di lavori di ristrutturazione importante ( su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio );

b) dal proprietario dell’immobile, nell’ipotesi di una sua vendita o di affitto ad un nuovo locatario; il proprietario dovrà rendere disponibile l’APE al possibile acquirente o al nuovo locatario fin dal momento dell’avvio delle trattative e consegnarlo al termine delle medesime. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore dovrà fornire chiarezza della futura prestazione energetica dell’edificio e consegnare l’APE unitamente alla dichiarazione di fine lavori.

Altra novità, nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovrà essere aggiunta una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore diano atto di aver avuto le informazioni e la documentazione, comprensiva di APE, in riferimento alla Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici.

Come precedentemente riportato, tutte queste prescrizioni prevedono delle sanzioni pesanti. Vediamole in dettaglio.

a) Se gli edifici nuovi o ristrutturati oppure occasione di vendita non vengono dotati di APE, il costruttore o il proprietario sono puniti con una sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;

b) Se un edificio oggetto di nuovo contratto di locazione non è corredato di APE, il proprietario è punito con una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro;

c) In caso di inosservanza dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di proposta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio pubblicitario è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Anche gli edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico dovranno munirsi di APE: il proprietario dovrà fornirlo ed affiggerlo “con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico”.