Daily Archives: 13 Gennaio 2014

APE (Attestato di Prestazione Energetica) in continua evoluzione.

APEDove eravamo rimasti. L’ultimo Consiglio dei Ministri ha apportato variazioni alla Legge di Stabilità approvata il 23 dicembre u.s. e al D.L. Destinazione Italia già pubblicato in Gazzetta, in tema di Attestato di Prestazione Energetica (APE) da allegare agli atti i compravendita degli immobili.

In base a quanto stabilito in precedenza, la mancanza dell’APE doveva essere sanzionata amministrativamente: all’atto di acquisto o affitto di un immobile, il soggetto interessato doveva dichiarare di aver ricevuto informazioni e documentazione circa l’Attestato di Prestazione Energetica con un’apposita clausola ad hoc inserita nei contratti di compravendita o di locazione; lo stesso APE andava allegato al rogito e a qualsiasi atto di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile, così come ai contratti di affitto (escluse le locazioni di singole unità immobiliari).

Le parti coinvolte, acquirente e venditore, o, in caso di affitto, locatore e conduttore, avrebbero dovuto pagare in solido e in parti uguali una sanzione compresa tra 3000 e 18 mila euro, ridotta in un range compreso tra 1000 e 4000 euro per i casi di mancata dichiarazione relativi ai contratti di locazione di singole unità immobiliari (se la durata della locazione non superava i tre anni la sanzione viene dimezzata).