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Cassazione.Rumori nei rapporti tra privati: parametri normativi valgono come limite minimo.
“I criteri previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e, di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purchè, però, considerati come solo limite minimo”.
E’ quanto affermato dal Supremo Consiglio con la sentenza 6 novembre 2013, n. 25019.
Il concetto di “immissione” e la sua soglia di tollerabilità
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l’art. 844 c.c. deve essere letto tenendo conto del limite della tutela della salute, limite da ritenersi pacificamente intrinseco nell’attività di produzione oltreché nei rapporti di vicinato e, ciò, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata per cui essenziale e prevalente deve essere il soddisfacimento di una normale qualità di vita.
Alla genericità della previsione de qua, soccorrono – in ogni caso – i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 in tema di quantificazione della soglia massima di esposizione al rumore che, benché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati anche come parametro di riferimento per stabilire il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati.
Rassegna Stampa Fimaa del 27 Febbraio 2014
Rassegna di Giovedì 27 Febbraio 2014 |
L’abitabilità che si fa attendere non salva lo sconto “prima casa”.
L’agevolazione prevede tempi ben precisi per il trasferimento della residenza nel comune dove è situato l’immobile, superabili soltanto per eventi assolutamente non prevedibili.
Il ritardo nel rilascio del certificato di abitabilità di un immobile non evita la decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente. Infatti, il contribuente che, a seguito di acquisto di “prima casa”, non trasferisce la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla stipula del contratto di acquisto, decade dalle agevolazioni fiscali previste in tema di imposta di registro.
Questo principio è riaffermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza del 5 febbraio 2014, n. 2527.
Fatti di causa
Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale gli veniva disconosciuto il diritto a usufruire dell’agevolazione dell’imposta di registro per l’acquisto di “prima casa”, in quanto non risultava, trascorsi diciotto mesi dalla stipula dell’atto, che l’acquirente avesse trasferito la residenza anagrafica nel comune ove è ubicato l’immobile.
I giudici di merito, sia di primo sia di secondo grado, avevano accolto le istanze del contribuente e annullato l’atto, perché non si era tenuto conto della circostanza che l’immobile era stato acquistato quando era ancora in costruzione e che, solo dopo due anni, era stato rilasciato il certificato di abitabilità.