Cassazione.Rumori nei rapporti tra privati: parametri normativi valgono come limite minimo.

“I criteri previsti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, ancorché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l’intensità e, di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purchè, però, considerati come solo limite minimo”.

cassazioneE’ quanto affermato dal Supremo Consiglio con la sentenza 6 novembre 2013, n. 25019.

Il concetto di “immissione” e la sua soglia di tollerabilità

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l’art. 844 c.c. deve essere letto tenendo conto del limite della tutela della salute, limite da ritenersi pacificamente intrinseco nell’attività di produzione oltreché nei rapporti di vicinato e, ciò, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata per cui essenziale e prevalente deve essere il soddisfacimento di una normale qualità di vita.

Alla genericità della previsione de qua, soccorrono – in ogni caso – i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 in tema di quantificazione della soglia massima di esposizione al rumore che, benché dettati per la tutela generale del territorio, possono essere utilizzati anche come parametro di riferimento per stabilire il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati.

La posizione della giurisprudenza sui criteri di tollerabilità

E’ stato, tuttavia, chiarito dalla giurisprudenza che i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente, pur potendo essere reputati criteri minimali di partenza (al fine di stabilire – appunto – l’intollerabilità delle immissioni che li eccedono) non sono – però – necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nel fissare la tollerabilità, o meno, dei relativi effetti in ambito privatistico, può anche discostarsene pervenendo al giudizio di intollerabilità sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri contemplati dall’art. 844 c.c.,[1] la valutazione dei quali, ove adeguatamente motivata (come nel caso di specie), costituisce accertamento di merito

Fonte :http://www.altalex.com/

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: