Monthly Archives: Giugno 2014

Fimaa News. “Libretto degli impianti: proroga al 15 ottobre 2014.”

È il 15 ottobre il nuovo termine entro cui si è obbligati ad utilizzare i nuovi modelli fissati dal DM 10 febbraio 2014 per compilare il libretto di impianto e il rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva (condizionatori e caldaie).

Lo ha stabilito il MISE con un decreto dello scorso 20 giugno, che uniforma dunque la data su tutto il territorio nazionale, annullando di fatto l’iniziativa di alcune Regioni, come Lombardia e Piemonte, che con propri atti di Giunta, avevano deciso di fissare al 1° agosto 2014 il termine per l’adozione dei nuovi modelli.

Il nuovo modello di libretto deve essere disposto per gli impianti di riscaldamento ed anche per quelli di condizionamento, ed è scaricabile dal sito del Mise (o dai siti regionali, se esista una normativa territoriale in materia).

Il rapporto di efficienza energetica (cioè il verbale che attesta l’avvenuto controllo) deve essere compilato e trasmesso dall’installatore nel caso di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW. La periodicità delle verifiche è quella prevista dal DPR 74/2013 o da altre norme regionali.

Cassazione: Il costruttore risponde dei gravi difetti anche se l’acquirente aveva accettato l’opera con piccoli vizi.

cassazione 0Se i gravi difetti di costruzione dell’immobile sono divenuti riconoscibili solo a mezzo di consulenza tecnica di parte, il costruttore risponde per responsabilità ex art. 1669 codice civile, anche nel caso in cui l’acquirente abbia accettato l’opera con piccoli piccoli vizi e abbia dichiarato di accettare comunque la stessa.

Non rileva in questo caso la conoscenza o la conoscibilità del singolo vizio quanto la presa di coscienza della gravità dei difetti nel loro insieme, tali da essere considerati giuridicamentegravi“. 

Nel caso di specie la società costruttrice viene in citata in giudizio dall’acquirente e si difende dalla domanda di risarcimento del danno affermando che la stessa sarebbe pervenuta tardivamente, oltre i termini previsti dall’articolo citato. 

LE RAGIONI E I VANTAGGI DEL PROTOCOLLO D’INTESA SIGLATO IL 3 GIUGNO 2013 TRA FIMAA E ENASARCO.

 Il tutto nasce dalla consapevolezza che molti soggetti  che operano  nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, collaborando a diverso titolo con le agenzie immobiliari, avevano la necessità di stabilizzare la loro posizione e che, a seguito di diverse sentenze, viene prevista la riconducibilità del rapporto al contratto di agenzia.

FIMAA e ENASARCO sottoscrivendo l’accordo hanno posto un freno al contenzioso che stava assumendo proporzioni molto ampie e si concludeva, nella maggior parte dei casi, a sentenze sfavorevole alle agenzie immobiliari.

Nel caso di attività ispettiva esercitata nei confronti delle agenzie immobiliari che non abbiano dichiarato collaboratori non abilitati all’esercizio dell’attività di mediazione, la Fondazione Enasarco per un periodo di 5 anni,dalla sottoscrizione dell’accordo riconoscerà comunque l’applicazione di sanzioni ridotte. La misura dei contributi previdenziali dovuti all’Enasarco nell’anno 2014 è pari al 14,20% dei compensi corrisposti ai collaboratori, fino ad un massimo di 35 mila euro  annuo. La metà del contributo è a carico del collaboratore.

Le imprese associate a FIMAA per beneficiare dei vantaggi previsti dal Protocollo devono dichiarare la presenza di collaboratori scaricando dal  sistema informativo Fimaa/Gestione Tesseramento  il certificato di adesione al protocollo d’intesa Fimaa/Enasarco.