Monthly Archives: Giugno 2014

“Stretta” su co.co.pro e partite Iva.

fimaa italiaIl Ministero del Lavoro ha annunciato il rafforzamento dei controlli finalizzati a contrastare l’uso improprio di alcune tipologie contrattuali; si tratta, in particolare, dei contratti di collaborazione a progetto e delle partite Iva cosiddette “monocommittenza”.

Per i contratti di collaborazione, le verifiche riguarderanno l’esistenza, nel contratto, di un progetto il cui risultato finale sia oggettivamente verificabile e le modalità di svolgimento del rapporto, che non può comportare compiti esecutivi o ripetitivi e deve prevedere una autonomia del lavoratore; per le partite Iva, in attesa che trascorra il tempo necessario per l’applicazione delle presunzioni introdotte dalla riforma Fornero (che operano se le condizioni previste si protraggono per due anni consecutivi), le verifiche saranno basate sui normali criteri sulla base dei quali un rapporto di lavoro si considera subordinato.

I controlli disposti dal Ministero hanno già portato, nel 2013, alla “riqualificazione” come lavoro dipendente di circa 19.000 posizioni lavorative attivate con contratti a progetto o partite Iva, la maggior parte delle quali (15.495) nel settore dei servizi.

Fimaa News: Le spese per i lavori edilizi non incidono più sul “bonus mobili”

Logo FIMAA CesenaLa conversione in legge del decreto “casa-Expo” (D.L. 47/2014) ha alla fine consentito l’abrogazione del principale vincolo che limitava la fruizione del cosiddetto “bonus mobili”.

E’ noto, infatti, che il decreto 63/2013 aveva disposto che il bonus in questione (consistente in una detrazione Irpef pari al 50% dell’ammontare speso, fino a 10 mila euro, per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici e apparecchiature con etichetta energetica) non potesse essere superiore, nell’ammontare speso, alle spese sostenute per il lavoro di recupero edilizio, che costituisce condizione necessaria per la fruizione del bonus in questione.

La legge di conversione del decreto 47 (legge …) dispone ora, esplicitamente, che, per tutto il periodo di applicazione del “bonus mobili”, le spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici sono computate ai fini della detrazione del bonus in argomento, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La lettera della legge di conversione del decreto 47 non lascia adito a dubbi, nel senso che l’abrogazione del vincolo ha effetto retroattivo, per cui il “bonus mobili” può essere fruito nella sua interezza (svincolato, cioè, dall’importo dei lavori di ristrutturazione), fin dalla iniziale data del 6 giugno 2013.

Cassazione: “Il cane del vicino abbaia giorno e notte: legittimo il recesso del conduttore dal contratto di locazione per gravi motivi.”

cassazione 0La locazione di un’unità immobiliare può essere sempre interrotta dal conduttore attraverso un’azione di recesso dal contratto, con comunicazione da inviarsi al proprietario almeno sei mesi prima, se ricorrono gravi motivi. Il continuo abbaiare del cane di un vicino, che crei disturbi al sonno e di conseguenza un problema di salute nel conduttore, dev’essere considerato un valido motivo in tal senso.

Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12291/2014.

Contratto di locazione, gravi motivi di recesso del conduttore, molestie di fatto e di diritto in corso di locazione: queste i concetti chiave attorno al quale ruota la sentenza in commento. Alcuni flash sull’argomento paiono utili per meglio inquadrare la vicenda.

Contratto di locazione

La locazione, a dirlo è l’art. 1571 c.c, “è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo“.

Il contratto a prestazioni corrispettive, con il quale s’istituisce un diretto personale di godimento su cosa altrui, dev’essere redatto in forma scritta a pena di nullità e sempre a pena di nullità dev’essere registrato (anche se su questo concetto non v’è univocità di punti di vista).