L’inquilino scappa. Le antenne per telefonia cellulare sul tetto del condominio sono troppo rumorose. Scatta il diritto al risarcimento del danno.

La stazione radio-base per telefonia cellulare installata sul lastrico solare del condominio deve rispettare le norme sulla tollerabilità delle immissioni rumorose. Nel caso in cui ciò non avvenga e il condòmino dell’immobile sottostante lamenti una simile molestia, l’impresa responsabile dell’apparato è tenuta al risarcimento del danno, oltre che ad adottare gli accorgimenti tecnici necessari per rimuovere l’abuso.

 

Antenne telefoniaIl caso. Con delibera assembleare una Società che gestisce impianti di ripetizione del segnale telefonico era stata autorizzata ad installare sul tetto di un condominio, sito in provincia di Ancona, un antenna e altri strumenti di servizio.

L’impianto in funzionamento generava delle immissioni acustiche notturne – a quanto parte – intollerabili, sì che il proprietario dell’immobile sottostante il tetto del fabbricato, ne lamentava la molestia (concretizzatasi, dall’aver subito due risoluzioni del contratto di locazione anticipate).

Non potendosi più agevolmente locare l’immobile e comune vedendosi decrementare il valore del canone mensile, l’anzidetto condòmino decideva di fare “causa” all’anzidetta impresa di servizi (attenzione: non al Condominio)

Nel giudizio di primo grado, il giudice dichiarava – per quel che qui interessa e a fronte del petitum fronteggiato – l’invalidità della delibera assembleare che autorizzò l’installazione dell’impianto sulla parte comune (avrebbe dovuto essere approvata – secondo il Decidente – con l’unanimità dei consensi e non a maggioranza) e, dunque, del contratto stipulato con l’impresa di servizi telefonici. Nulla però disponeva in ordine alla chiesta rimozione dell’apparato telefonico. Per il resto, riconosceva un risarcimento del danno pressoché simbolico, in favore del proprietario dell’immobile.

Entrambe le parti – scontente – impugnavano la Sentenza avanti alla Corte d’Appello.

Il Giudice del gravame confermava la sussistenza delle immissioni rumorose discendenti dall’impianto in funzionamento, rifacendosi alla consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado. Si era, infatti, accertato un livello differenziale superiore a 3 db (A) nel periodo notturno, in violazione delle prescrizioni imposte dal DPCM 14.11.97 in combinato disposto con l’art. 844 cod. civ..

Il giudizio veniva quindi istruito sulla base del principio del contemperamento tra due opposte esigenze:

  • da una parte, quella volta alla tutela dell’attività di impresa nel quale l’impianto è inserito a norma dell’art. 844, comma 2 cod. civ. (art. 41 della Costituzione );
  • dall’altra,quella volta alla tutela della proprietà privata, a fronte di immissioni rumorose che superano i livelli di normale tollerabilità solamente nel frangente temporale notturno (art. 42 della Costituzione).

La decisione. Corte d’Appello di Ancona con sentenza n° 215, del 27-03-2014 ha ritenuto che non sussistevano le condizioni per rimuovere l’impianto, semmai vi erano quelle per imporre alla società telefonica di adottare gli accorgimenti tecnici necessari al fine di ovviare alla citata molestia (contingentata temporalmente – si rammenta – al periodo notturno). Per quanto riguarda l’altro capo della sentenza impugnata – quantificazione del danno subito dal condòmino a seguito della finita locazione anticipata subita -, anche in questo caso la Corte d’Appello ha proceduto a riformare la sentenza di prime cure, computando l’entità del risarcimento del danno ai canoni non versati dal conduttore sino alla scadenza naturale del contratto. A fronte di quarantaquattro mesi residui e stante un canone mensile concordato nella misura di ? 450,00 è stato così liquidato un risarcimento del danno pari ad ? 19.800,00.

Infine, quanto alla dichiarata nullità della delibera assembleare e del contratto di locazione stipulato dal condominio e dalla impresa di servizi, il Giudice del Gravame ha dichiarato la nullità del capo della Sentenza di primo grado ad essa relativa; ha disposto la separazione della causa rispetto a quanto ivi deciso; e, non da ultimo, ha onerato una delle parti (la più diligente, ovvero quella effettivamente interessata) a riassume il giudizio separato e non trattato, nei termini di legge,avanti al Giudice di primo grado, pur integrando il contraddittorio con il Condominio stesso.

Fonte http://www.condominioweb.com

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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