Daily Archives: 7 Gennaio 2015

Il notaio diventa consulente fiscale. Deve risarcire i danni per l’erronea dichiarazione tributaria.

notaioIn riferimento al trasferimento immobiliare, le parti hanno diritto ad ottenere, dal notaio rogante consulenza ed assistenza anche fiscale per quegli aspetti accessori alla stipula dello stesso

Una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, torna ancora una volta sulla responsabilità gravante sul notaio ampliandone la portata e rilevando che tale professionista assume sempre di più anche la veste di consulente tecnico obbligato, pertanto, a comunicare alle parti la disciplina fiscale al quale soggiace l’immobile oggetto di compravendita.

Il fatto.

Il legale rappresentante di una onlus cita in giudizio un notaio ritenendolo responsabile di aver erroneamente compilato tre dichiarazioni Invim che si riferivano a tre distinti atti di compravendita rogati dal professionista: chiedendo l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo, ed il risarcimento del danno per equivalente, poiché aveva attribuito valori iniziali e finali di pari importo agli immobili senza effettuare alcun accertamento. A fronte del superficiale comportamento osservato dal professionista, la onlus aveva ricevuto alcuni avvisi di pagamento dall’amministrazione finanziaria.

Il giudizio di primo grado si conclude con la condanna del notaio al pagamento in favore della onlus della somma di tredicimila euro pari all’importo bonariamente pagato dalla confraternita al fisco.

Il notaio impugna dinanzi alla Corte di appello che, invece, accoglie la tesi del professionista, condannando il legale rappresentante della onlus alla restituzione della somma corrispostagli dal notaio.

A tal riguardo è necessario precisare che la Corte di appello di Firenze, nel caso di specie, aveva accolto la tesi difensiva del professionista, il quale si era premurato di evidenziare che il proprio mandato si limitava solo alla redazione dell’atto di compravendita, puntualizzando che le dichiarazioni relative alla base imponibile, relative agli immobili compravenduti, avrebbero dovuto essere correttamente fornite dalla parte venditrice dopo averle approfondite con il suo commercialista. Pertanto il notaio riteneva di aver correttamente eseguito il suo mandato limitandosi a trascrivere i dati forniti dalle parti.

Tale tesi è stata pienamente accolta dalla Corte di appello che ha completamente ignorato statuito dalla giurisprudenza di legittimità a proposito di responsabilità professionale del notaio.

La sentenza. Analizzando la questione, i giudici di legittimità hanno osservato che se è vero che la dichiarazione Invim è una dichiarazione di scienza resa dalla parte, e nell’individuazione dei contenuti della stessa dichiarazione il notaio non può assolutamente sostituirsi alla parte, non può trascurarsi un altro aspetto e cioè quello che quando il professionista riceve tale dichiarazione dalla parte, nel momento in cui allega la stessa all’atto stipulato per trasmetterla all’autorità competente, tale dichiarazione viene a fare parte della complessa ed articolata attività che il notaio è chiamato a compiere che si compone nel compimento di una serie di fasi preparatorie e successive rispetto alla stesura dell’atto.