Daily Archives: 15 Gennaio 2015

Immobile abusivo. Anche gli eredi sono obbligati ad eseguire l’ordine di demolizione.

Gli eredi, che hanno la disponibilità del bene, se non eseguono l’ ordine di demolizione saranno obbligati a subire l’effetto dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo.

Il fatto. La polizia municipale del Comune di Monreale con verbale aveva accertato l’esecuzione di opere abusive relative ad un immobile, in seguito a tale accertamento il Comune emetteva ordinanza di demolizione di tali opere notificando il provvedimento alla proprietaria.

manutenzione tettoIn un secondo momento il Comune di Noto, venuto a conoscenza della morte della proprietaria dell’immobile abusivo emetteva una nuova ordinanza di demolizione notificandola ai cinque eredi dell’originaria proprietaria. Dopo aver accertato che neanche gli eredi avevano dato esecuzione all’ordinanza di demolizione che era stata loro notificata, il Comune di Monreale ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’immobile abusivo. Gli eredi, convinti dell’illegittimità di quest’ultimo provvedimento, lo impugnano dinanzi al Tar di Palermo.

I motivi del ricorso. Gli eredi, nei due motivi posti a fondamento del ricorso al Tar siciliano, deducono che:

a) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 47/1985 sostenendo che l’abuso era stato commesso dal loro dante causa e di non avere, per questo, alcuna responsabilità;

b) il provvedimento impugnato non identifica con precisione l’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale.

La sentenza. La sentenza della seconda sezione del Tar di Palermo, condividendo l’orientamento giurisprudenziale pregresso, ha ritenuto infondati i motivi del ricorso.

Riguardo al primo motivo, infatti, i giudici del Tribunale amministrativo siciliano hanno aderito all’orientamento della giurisprudenza secondo cui “ in materia di abusi edilizi, destinatario dell’ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata(Consiglio di Stato, sez. IV, 12.4.2011 n. 2266); ed ancora “ la figura del responsabile dell’abuso edilizio non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l’opera ritenuta abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell’opera ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato” (Tar Campania, Napoli, III sez., 1.10.2012 n. 4005).