Cassazione: la responsabilità del progettista per i gravi difetti dell’opera.

cassazioneQuando un’opera commissionata presenta gravi difetti causati da un progetto errato dei danni derivanti da tali gravi difetti è chiamato a rispondere non solo l’appaltatore, ma anche il progettista, ai sensi dell’art. 1669 c.c.. Più precisamente il progettista risponde dell’errata progettazione; l’appaltatore, invece, va incontro ad una duplice responsabilità, ovvero:

   – risponde sia nell’ipotesi in cui si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati;

   – sia nell’ipotesi in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto.

Il caso su cui la Suprema Corte è stata chiamata a decidere riguardava un contratto di appalto stipulato per la costruzione di un’abitazione.

Ultimata la costruzione e avvenuta la consegna dell’abitazione si presentavano gravi difetti; difetti dovuti sia ai vizi del progetto, sia all’esecuzione dei lavori.

La vicenda finiva, così, in Tribunale. I proprietari chiedevano il risarcimento dei danni subiti citando in giudizio non solo l’appaltatore, ma anche il progettista.

Il Giudice di prime cure pronunciava sentenza di condanna al risarcimento dei danni limitatamente al solo appaltatore.

In grado di appello veniva dichiarata la responsabilità anche del progettista.

Si arrivava, così, in Cassazione. I Giudici di Piazza Cavour  confermavano la sentenza di secondo grado, riconoscendo, così, la responsabilità di entrambe le figure coinvolte nella progettazione – progettista- e nell’esecuzione – appaltatore dell’opera.

A questo punto, chi scrive ritiene importante delineare, seppur brevemente, l’iter logico – giuridico seguito dai Giudici della Suprema Corte per affermare la responsabilità di entrambe le figure coinvolte nella progettazione e nell’esecuzione dell’opera.

Norma focale è quella contenuta nell’art. 1669 c.c. “ Rovina e difetti di cose immobili ”dove il nostro Legislatore stabilisce che: “ Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina  o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile  nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

Sul punto la Cassazione nella sentenza de qua afferma che “quando l’opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l’appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell’art. 1669 cod. civ., si rendono entrambi responsabili dell’unico illecito extracontrattuale, e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226, 2330 cod. civ. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto” (Cass. 18 giugno 2014 n. 13882).

Con questa pronuncia la Suprema Corte conferma, ancora una volta, l’obbligo per appaltatore e per le figure coinvolte nella realizzazione dell’opera di eseguire la stessa secondo le regole dell’arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; in caso contrario tali figure risulterebbero tutte responsabili per i vizi imputabili non solo al progetto, ma anche all’esecuzione.

Fonte: www.StudioCataldi.it

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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