Le grondaie? Sono parti comuni dell’edificio. Lo dice la Cassazione.

Le grondaie, così come i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale, sono parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c. e pertanto le spese necessarie per la loro riparazione, manutenzione o sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 27154 depositata il 22 dicembre 2014, pronunciandosi sull’impugnativa da parte di alcuni condomini della delibera condominiale che aveva stabilito in ordine alla spesa per la manutenzione delle gronde, la ripartizione secondo il criterio di cui all’art. 1126 c.c., anziché in base a quello di cui all’art. 1125, 3° comma, c.c.

I giudici di merito, secondo la Cassazione, assoggettando le grondaie al regime previsto per i lastrici solari e ritenendo, quindi, che i condomini opponenti, proprietari del lastrico dell’edificio, fossero tenuti a contribuire per un terzo nella spesa della riparazione, non hanno fatto buon governo dei principi stabiliti dall’art. 1117 c.c., poichè le grongrondaia1de, i doccioni e i canali di scarico “svolgendo una funzione necessaria all’uso comune (in quanto “servono all’uso e al godimento comune”), ricadono tra i beni che l’art. 1117 c.c. include tra le parti comuni dell’edificio”.

A prescindere dal fatto che la copertura del fabbricato sia costituita da tetto a falda o da lastrico solare di proprietà esclusiva, ha spiegato, infatti, la Corte, l’esistenza delle gronde “rimane indispensabile per raccogliere e smaltire le acque piovane – poiché le stesse – convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell’edificio fino a terra o a scarichi fognari e svolgono quindi funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo di copertura, salva anche la facoltà di un uso più intenso che, compatibilmente con il disposto del’art. 1102 c.c., possa farne il proprietario del terrazzo stesso per suoi usi”.

Pertanto, ha concluso la S.C. accogliendo il ricorso e cassando la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, “la proprietà esclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettono nei canali non muta questo regime, giacché l’art. 1126 c.c. disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso e non di altre parti dell’immobile, la cui esistenza è, per esso, indipendente da quella del lastrico, salvo che altrimenti risulti espressamente dal titolo”.

Fonte: (www.StudioCataldi.it)

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

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