Daily Archives: 8 Ottobre 2015

Tubature inesistenti. Accolta l’azione di riduzione del prezzo dell’immobile acquistato.

Una sentenza del Tribunale di Milano affronta il tema della garanzia per vizi nell’ipotesi di compravendita immobiliare evidenziando i presupposti che devono sussistere per l’operatività della garanzia per vizi.

PIANO CASA 2Rossi decide di acquistare un immobile da Bianchi, e prima di procedere alla stipula del contratto prende visione dell’immobile verificandone le caratteristiche rendendosi conto anche dell’assenza della vasca da bagno che Bianchi si impegna ad installare prima della stipula del rogito.

Dopo aver acquistato l’immobile, resosi conto che lo stesso presentava una serie di vizi, decide di citare in giudizio Bianchi il venditore), chiedendo la riduzione del prezzo, sostenendo che la sua abitazione presentava:

a) vizi al bagno ove le tubature di acqua calda e fredda non raggiungevano la vasca;

b) vizi all’impianto elettrico e del gas;

c) vizi al vano porta della cucina;

d) vizi ad un muro divisorio realizzato in cartongesso anziché in muratura. Il venditore si oppone eccependo la decadenza della garanzia e la conoscenza dei vizi da parte del compratore al momento della stipula del contratto.

Prima di soffermarsi sulla sentenza che decide tale vicenda è bene soffermarsi sulla garanzia per vizi nella compravendita.

Il codice civile disciplina la garanzia per vizi all’art. 1490 che al primo comma stabilisce che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

Tale garanzia è esclusa se al momento del contatto il compratore conosceva i vizi della cosa o se gli stessi erano facilmente riconoscibili salvo che il venditore dichiari che la cosa sia esente da vizi ( art. 1491)