Bollette luce: la compagnia ha l’obbligo di accertare il consumo effettivo periodicamente.

L’autolettura rappresenta un mero onere che, se inadempiuto, obbliga l’utente solo al pagamento del conguaglio.

Le società elettriche devono effettuare il rilevamento effettivo dei consumi dei propri utenti con periodicità, al fine di accertare la sussistenza di utilizzi di energia superiori o inferiori a quelli preventivati, con conseguente conguaglio o con conseguente credito dell’utente.

Lo ha ricordato il Giudice di Pace di Tricase con sentenza numero 259/2017 del 5 giugno scorso, sottolineando l’importanza del predetto onere al fine di permettere all’utente un controllo sui consumi effettivi.

La vicenda.

Nel caso di specie, l’utente si era rivolto al Giudice di Pace per far dichiarare l’illegittimità della somma pretesa dalla società fornitrice per il consumo di energia elettrica, sproporzionata, ingiustificata e addebitabile alla cattiva trasmissione del segnale da parte del contatore.

L’autolettura.

Con l’occasione, e prendendo spunto dalle difese della convenuta, il giudice ha avuto modo di precisare che l‘autolettura rappresenta un mero onere il cui inadempimento determina soltanto la necessità di pagare l’eventuale conguaglio se il consumo effettivo risulta poi superiore a quello preventivato. Essa, insomma, non esonera la società elettrica dal dover procedere al rilevamento effettivo del consumo con cadenza periodica, che può essere calcolato solo mediante lettura del contatore.

Di conseguenza, quest’ultimo assume un’importanza basilare al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale. Nel caso di specie, invece, lo stesso non aveva comunicato la telelettura e, per tale motivo, era stato sostituito.

Onere della prova.

Peraltro, nel caso di contestazione dei consumi, la bolletta elettrica perde qualsiasi efficacia probatoria, con la conseguenza che la società che eroga l’energia è tenuta a dimostrare la corrispondenza delle registrazioni del contatore ai consumi effettivi.

Nel caso di specie, invece, la società non aveva provato in maniera certa né i casi in cui il contatore non aveva comunicato l’autolettura né il momento iniziale relativo al difetto manifestato dallo strumento di misura. Mancava, infine, anche la prova di essere intervenuta per verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio di misurazione.

I conteggi, per queste e per altre ragioni, non sono quindi risultati corretti: l’utente non deve pagare nulla.

About Massimo Montanari
Massimo Montanari, italiano, nato a Lussemburgo il 16 luglio 1961. Formatosi in Confcommercio col ruolo di Segretario delle Delegazioni di Sarsina e Mercato Saraceno, dal 2011 ha deciso di cambiare percorso lavorativo ed ha portato il suo bagaglio di esperienza nel Settore Sindacale dell'Associazione Cesenate. Attualmente si occupa di varie categorie Sindacali all'interno di Confcommercio e tra queste quella che ha avuto i maggiori risultati in termini di aumento di Associati è proprio la F.I.M.A.A. Cesena della quale è Segretario Provinciale. Buon Tennista, è anche grande appassionato di Basket ed è attivo nel mondo del Volontariato. “Malamente opera chi dimentica ciò che ha imparato". ”Tito Maccio Plauto"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: